Cassazione Penale, Sentenza n. 25066/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale, prospettando anche l'esecuzione della pena in Romania. Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendo non ancora formulabile una prognosi favorevole di reinserimento sociale, per l'inidoneità del domicilio e la mancanza di una concreta attività lavorativa; ha inoltre rilevato che l'istanza di esecuzione in Romania era tardiva e priva di adeguata documentazione. Con il ricorso per cassazione, l'interessato ha sostenuto che tale istanza era stata inviata il 22 febbraio 2026, dunque quattro giorni prima dell'udienza, e che una copia di cortesia era stata prodotta in udienza; ha aggiunto che la relazione dell'U.E.P.E. ne dava atto e che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sulla sua situazione personale in Romania.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'istanza di esecuzione della pena in Romania era tardiva, perché depositata oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 666, comma 3, ultimo periodo, c.p.p., applicabile al procedimento di sorveglianza ex art. 678, comma 1, c.p.p. Ha comunque osservato che il Tribunale l'aveva sostanzialmente valutata, rilevando la mera dichiarazione del domicilio in Romania presso il cognato e l'assenza di un lavoro. Ha escluso che esista un obbligo processuale generalizzato per il giudice di sorveglianza di disporre ulteriori accertamenti o acquisizioni documentali, potendo ritenere la domanda sufficientemente istruita e decidere allo stato degli atti. Ha quindi valorizzato la motivazione del provvedimento impugnato, che descriveva una situazione di estrema precarietà abitativa e lavorativa, non manifestamente illogica nel giudicare non praticabile, allo stato, l'espiazione in misura alternativa. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
nei limiti strettamente necessari
richiamato per la sintesi del motivo di ricorso, senza incidenza sul merito
art. 666, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.
termine massimo di cinque giorni prima dell'udienza
l'istanza depositata oltre tale termine è stata ritenuta tardiva
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
estende al procedimento di sorveglianza la disciplina del termine di deposito dell'art. 666 c.p.p.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
a seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali
in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità
disposta l'oscurazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, la domanda proposta oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza è tardiva se il termine è quello applicabile tramite il richiamo dell'art. 678 c.p.p.
- Nel sistema processuale non esiste un obbligo generalizzato per il tribunale di sorveglianza di svolgere un'istruttoria supplementare o ulteriori accertamenti quando ritenga la domanda già sufficientemente istruita.
- La valutazione sulla concessione di una misura alternativa può legittimamente fondarsi su elementi di precarietà abitativa e lavorativa, quando tali elementi impediscano una prognosi favorevole di reinserimento sociale.
- La motivazione è insindacabile in cassazione se, nel suo complesso, non è manifestamente illogica e dà conto delle ragioni della ritenuta inidoneità della soluzione alternativa richiesta.
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