Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25066/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale, prospettando anche l'esecuzione della pena in Romania. Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendo non ancora formulabile una prognosi favorevole di reinserimento sociale, per l'inidoneità del domicilio e la mancanza di una concreta attività lavorativa; ha inoltre rilevato che l'istanza di esecuzione in Romania era tardiva e priva di adeguata documentazione. Con il ricorso per cassazione, l'interessato ha sostenuto che tale istanza era stata inviata il 22 febbraio 2026, dunque quattro giorni prima dell'udienza, e che una copia di cortesia era stata prodotta in udienza; ha aggiunto che la relazione dell'U.E.P.E. ne dava atto e che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sulla sua situazione personale in Romania.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'istanza di esecuzione della pena in Romania era tardiva, perché depositata oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 666, comma 3, ultimo periodo, c.p.p., applicabile al procedimento di sorveglianza ex art. 678, comma 1, c.p.p. Ha comunque osservato che il Tribunale l'aveva sostanzialmente valutata, rilevando la mera dichiarazione del domicilio in Romania presso il cognato e l'assenza di un lavoro. Ha escluso che esista un obbligo processuale generalizzato per il giudice di sorveglianza di disporre ulteriori accertamenti o acquisizioni documentali, potendo ritenere la domanda sufficientemente istruita e decidere allo stato degli atti. Ha quindi valorizzato la motivazione del provvedimento impugnato, che descriveva una situazione di estrema precarietà abitativa e lavorativa, non manifestamente illogica nel giudicare non praticabile, allo stato, l'espiazione in misura alternativa. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, la domanda proposta oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza è tardiva se il termine è quello applicabile tramite il richiamo dell'art. 678 c.p.p.
  • Nel sistema processuale non esiste un obbligo generalizzato per il tribunale di sorveglianza di svolgere un'istruttoria supplementare o ulteriori accertamenti quando ritenga la domanda già sufficientemente istruita.
  • La valutazione sulla concessione di una misura alternativa può legittimamente fondarsi su elementi di precarietà abitativa e lavorativa, quando tali elementi impediscano una prognosi favorevole di reinserimento sociale.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione se, nel suo complesso, non è manifestamente illogica e dà conto delle ragioni della ritenuta inidoneità della soluzione alternativa richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.