Cassazione Civile, Sentenza n. 10257/2022 del 30/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Verona. Zago contestava, tra l'altro, che la divisione ereditaria avesse effetto retroattivo (effetto dichiarativo-retroattivo della divisione) facendolo divenire proprietario fin dall'apertura della successione del fondo "Cave", con la conseguenza che l'acquisto di Publigas (preliminare e atto definitivo del 2002) sarebbe stato inefficace o insopponibile. Denunciava altresì vizi processuali: omissione di esame di fatti decisivi, decisione su questioni non dedotte dalle parti, erronea valutazione sulla opponibilità della divisione a terzi, e chiedeva la nullità/risoluzione del preliminare e del definitivo. Ha dedotto sei motivi di cassazione; Publigas ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Marcello Zago e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di Publigas. I giudici hanno ritenuto che: (1) la vendita della quota di un coerede ha solo efficacia obbligatoria fino all'eventuale assegnazione in sede di divisione (applicazione dell'art. 757 c.c. e non dell'art. 1480 c.c.); (2) la domanda di Zago volta ad ottenere il nulla osta alla trascrizione dell'intero fondo è stata in gran parte proposta tardivamente (solo in sede di precisazione delle conclusioni) ed è quindi stata considerata inammissibile; (3) la Corte territoriale ha correttamente valutato le statuizioni della giurisprudenza di legittimità pregresse (tra cui Cass. n.14425/2012) e non ha omesso l'esame di fatti decisivi; (4) per far valere l'effetto retroattivo della divisione nei confronti di terzi era necessaria la trascrizione dell'accettazione di eredità (mancanza di trascrizione ostativa all'opponibilità immediata a Publigas); (5) le domande degli eredi della de cuius erano state rinunciate con atto specifico, con conseguente estinzione delle relative pretese; (6) dispensa di spese di cassazione interamente compensate e obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa applicabile. La Corte ha inoltre osservato questioni procedurali (esame in camera di consiglio, assorbimento del ricorso incidentale).
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'effetto dichiarativo-retroattivo della divisione ereditaria: la divisione ha effetto retroattivo e determina la proprietà in capo agli assegnatari ex tunc, ma la vendita della quota da parte di un coerede ha solo efficacia obbligatoria fino all'assegnazione; pertanto l'effetto reale del trasferimento è subordinato all'assegnazione in sede di divisione
Non applicabile al caso concreto: la Corte ha ritenuto che, nel caso di alienazione della quota ereditaria, non trovi luogo l'applicazione dell'art.1480 c.c. ma va applicata la disciplina della comunione ereditaria (art.757 c.c.)
artt. 2652, 2653, 2655 cod. civ.
Riferiti alla trascrizione degli atti immobiliari: la Corte ha sottolineato che per opporre a terzi l'esito della divisione e l'acquisto mortis causa è necessaria la trascrizione dell'accettazione di eredità; la mera trascrizione dell'atto di vendita del coerede non è sufficiente per rendere opponibile l'esito della divisione senza la trascrizione dell'accettazione
Richiamato nel dibattito sulla prevalenza dell'acquisto rispetto alla trascrizione; la Corte ha ritenuto che la opponibilità dell'acquisto mortis causa richiede la relativa trascrizione per valere nei confronti di terzi
Norme di legittimità utilizzate per censurare violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha rigettato i ricorsi per carenza di specificità o per inammissibilità delle censure (anche per mancata impugnazione di ratio decisorie alternative)
Richiamato in relazione all'obbligo di pronunciare su tutte le domande; la Corte ha ritenuto che non vi è stata omessa pronuncia: le domande erano state esaminate e, in alcuni casi, dichiarate inammissibili per tardività
Discusso in relazione alla richiesta di nullità della sentenza di primo grado per mancata sospensione in attesa del giudicato sul retratto; la Corte ha ritenuto la questione superata perché la vicenda del retratto è stata definita in via definitiva da pronunce di legittimità
art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020 (conv. legge n.176/2020)
Citato per giustificare il trattamento della causa in camera di consiglio (assenza di discussione orale per mancata richiesta delle parti)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, legge n.228/2012)
Prevede l'obbligo, per il ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto l'applicazione di tale previsione
artt. 1325, 1346, 1357 cod. civ.
Riferiti dalla parte ricorrente per contestare causa, oggetto e condizione dei contratti; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non convincenti: la valutazione è stata che non risultava una condizione sospensiva pattuita che rendesse il preliminare nullo per assenza di causa/oggetto
Massime di principio
- La vendita della quota ereditaria da parte di un coerede produce solo effetti obbligatori fino a che la divisione non abbia assegnato il bene: l'effetto reale è subordinato all'assegnazione in sede divisionale
- Per opporre a terzi l'effetto retroattivo della divisione (e quindi l'acquisto mortis causa) è necessaria la trascrizione dell'accettazione dell'eredità: senza tale trascrizione l'acquisto può essere inopponibile nei confronti di terzi che abbiano trascritto atti diversi
- Domande o istanze non proposte tempestivamente (ad es. formulate solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello) possono essere dichiarate inammissibili per tardività e, se ciò costituisce una ratio sufficiente alla decisione, rese immuni dall'impugnazione di altre ragioni
- Se una questione processuale (es. retratto successorio) è stata definitivamente decisa con giudicato, non può giustificare la sospensione di un altro procedimento ove ormai priva di effetti pratici
- La Corte di legittimità richiede specificità nelle censure di violazione di legge: deduzioni generiche su causa/oggetto/condizione contrattuale sono insufficienti per ottenere la cassazione
- La rinuncia espressa degli eredi a domande relative a crediti o pretese può estinguere le relative prospettive giudiziarie nei confronti dei convenuti
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