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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24511/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di due tentati furti contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione. I motivi di ricorso erano tre: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva; 3) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, in particolare sulla diminuzione per il tentativo ex art. 56 c.p. nella sua massima estensione e, più in generale, sulla graduazione della pena e sui singoli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché volto a sollecitare una diversa valutazione della particolare tenuità del fatto, giudizio riservato al merito se sorretto da motivazione non illogica; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva dato conto del rapporto tra precedenti e reato sub iudice e della conseguente maggiore pericolosità; ha ritenuto il terzo motivo non deducibile, in quanto la determinazione della pena, inclusi pena base e aumenti per continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo per arbitrio o illogicità manifesta, evenienze non riscontrate. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La valutazione della particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici; non richiede necessariamente la disamina di tutti gli elementi di cui all'art. 133, comma 1, c.p., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Gli elementi di cui alla norma non devono essere tutti esaminati singolarmente ai fini del giudizio di particolare tenuità, essendo sufficiente richiamare quelli valutati come rilevanti dal giudice di merito.

  • art. 56 c.p.

    La diminuzione di pena per il tentativo e, più in generale, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in caso di arbitrio o motivazione illogica o mancante.

  • art. 81 c.p.

    Il giudice di merito deve motivare gli aumenti di pena per continuazione in modo coerente rispetto alla concreta quantificazione complessiva della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla quantificazione della pena, in relazione alla valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è un apprezzamento di merito non sostituibile in cassazione, salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto non è necessario che il giudice esamini in modo analitico tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché dia conto degli elementi ritenuti decisivi.
  • L'applicazione della recidiva è legittima quando la motivazione metta in relazione i precedenti penali con il nuovo reato e con la maggiore pericolosità desumibile dal complesso del comportamento dell'imputato.
  • La determinazione della pena base, della diminuzione per il tentativo e dei singoli aumenti per continuazione appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non arbitraria.
  • Il controllo di legittimità sulla dosimetria sanzionatoria non può trasformarsi in una rivalutazione del fatto e della gravità concreta della condotta.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidivaTentativo

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