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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07500/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 39/2018, relativa a una controversia sul personale scolastico e, in particolare, sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali. Il ricorso era stato fissato per la trattazione in camera di consiglio; tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente. I controricorrenti hanno resistito con controricorso ma non hanno aderito alla rinuncia. La questione processuale affrontata dalla Corte riguarda quindi gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione, la sua efficacia senza necessità di accettazione delle controparti e le conseguenze sulle spese.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta, è atto unilaterale recettizio idoneo a produrre l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di accettazione delle controparti. Poiché i controricorrenti non avevano aderito alla rinuncia, il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto. In considerazione della novità e complessità della questione al momento della proposizione del ricorso, la Corte ha compensato integralmente le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; la rinuncia è efficace senza necessità di accettazione delle altre parti.

  • art. 306 c.p.c.

    È richiamato per distinguere il regime della rinuncia nel giudizio di cassazione, nel quale non è richiesta l'accettazione delle controparti come invece nel processo ordinario.

  • art. 391 c.p.c.

    La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale; nel caso concreto, non essendovi adesione, la Corte ha compensato le spese.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Regola la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, è atto unilaterale recettizio che estingue il processo senza bisogno di accettazione da parte dei controricorrenti.
  • Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti servono essenzialmente a consentire l'adesione e a incidere sul regime delle spese, non a condizionare l'efficacia estintiva dell'atto.
  • In assenza di adesione alla rinuncia, il giudice può dichiarare estinto il giudizio di legittimità e regolare le spese secondo le circostanze del caso, anche mediante compensazione quando la questione sia nuova o complessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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