Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/09/2016 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IVA -rimborsi - sospensione dell'esecuzione in presenza di maggiori tributiaccertati - legittimità - sussiste. In tema dirimborso iva di cui all'art. 38-bis, d.P.R. 633/1972, sono legittime lecomunicazioni di sospensione anche se ci si trova al di fuori dell'ipotesi didichiarazione fraudolenta. Infatti, l'art. 23 del d. Lgs. 158/2015 (in vigoredal 1° gennaio 2016) ha previsto la possibilità di sospendere i rimborsi nonsolo "se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione dellasanzione", ma anche nel caso di "provvedimento con il quale vengono accertatimaggiori tributi, ancorché non definitivi". L'intervento normativo ha, dunque,esteso, con efficacia retroattiva, il potere di sospendere (seppur nei limitidel quantum oggetto di contestazione) anche nei casi di accertamenti dimaggiori imposte.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della sospensione del rimborso IVA prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972, sostenendo che tale misura fosse applicabile soltanto in presenza di una dichiarazione fraudolenta o di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni. La questione riguardava in particolare la possibilità di sospendere il rimborso anche quando fosse stato notificato un provvedimento di accertamento di maggiori tributi non ancora definitivo.

La decisione

La sospensione è stata ritenuta legittima. L'art. 23 del d.lgs. 158/2015 ha ampliato i presupposti della sospensione, includendo anche il caso in cui siano stati accertati maggiori tributi, sebbene l'accertamento non sia definitivo. Tale disciplina è stata interpretata come applicabile retroattivamente e consente di sospendere il rimborso nei limiti dell'importo oggetto di contestazione. Non è quindi necessario che ricorra un'ipotesi di dichiarazione fraudolenta.

Norme richiamate

  • Art. 38-bis del d.P.R. 633/1972

    Norma in materia di rimborsi IVA e relativa sospensione.

    La disposizione consente la sospensione del rimborso quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, inclusa l'esistenza di un accertamento di maggiori tributi.

  • Art. 23 del d.lgs. 158/2015

    La sospensione è possibile non solo "se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione", ma anche in caso di "provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi".

    La norma ha esteso i presupposti della sospensione ai provvedimenti di accertamento di maggiori imposte, anche non definitivi, ed è stata ritenuta applicabile retroattivamente.

Massime di principio

  • La sospensione di un rimborso IVA può essere legittima anche in assenza di una dichiarazione fraudolenta, quando l'Amministrazione abbia accertato maggiori tributi.
  • L'accertamento non deve necessariamente essere definitivo: è sufficiente un provvedimento impositivo non ancora consolidato, purché idoneo a fondare la sospensione secondo la normativa applicabile.
  • La sospensione deve essere contenuta entro il limite quantitativo dell'importo oggetto di contestazione o accertamento; non può trasformarsi automaticamente in un blocco integrale e indiscriminato del rimborso.
  • In presenza di una modifica normativa che amplia i presupposti della sospensione, occorre verificare se la disciplina abbia efficacia retroattiva e se sia applicabile anche a procedimenti già pendenti.
  • La contestazione della sospensione deve quindi concentrarsi non solo sull'esistenza dell'accertamento, ma anche sulla sua corretta comunicazione, sulla motivazione e sulla proporzionalità dell'importo trattenuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.