Sentenza del 29/09/2016 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA -rimborsi - sospensione dell'esecuzione in presenza di maggiori tributiaccertati - legittimità - sussiste. In tema dirimborso iva di cui all'art. 38-bis, d.P.R. 633/1972, sono legittime lecomunicazioni di sospensione anche se ci si trova al di fuori dell'ipotesi didichiarazione fraudolenta. Infatti, l'art. 23 del d. Lgs. 158/2015 (in vigoredal 1° gennaio 2016) ha previsto la possibilità di sospendere i rimborsi nonsolo "se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione dellasanzione", ma anche nel caso di "provvedimento con il quale vengono accertatimaggiori tributi, ancorché non definitivi". L'intervento normativo ha, dunque,esteso, con efficacia retroattiva, il potere di sospendere (seppur nei limitidel quantum oggetto di contestazione) anche nei casi di accertamenti dimaggiori imposte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della sospensione del rimborso IVA prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972, sostenendo che tale misura fosse applicabile soltanto in presenza di una dichiarazione fraudolenta o di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni. La questione riguardava in particolare la possibilità di sospendere il rimborso anche quando fosse stato notificato un provvedimento di accertamento di maggiori tributi non ancora definitivo.
La decisione
La sospensione è stata ritenuta legittima. L'art. 23 del d.lgs. 158/2015 ha ampliato i presupposti della sospensione, includendo anche il caso in cui siano stati accertati maggiori tributi, sebbene l'accertamento non sia definitivo. Tale disciplina è stata interpretata come applicabile retroattivamente e consente di sospendere il rimborso nei limiti dell'importo oggetto di contestazione. Non è quindi necessario che ricorra un'ipotesi di dichiarazione fraudolenta.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. 633/1972
Norma in materia di rimborsi IVA e relativa sospensione.
La disposizione consente la sospensione del rimborso quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, inclusa l'esistenza di un accertamento di maggiori tributi.
La sospensione è possibile non solo "se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione", ma anche in caso di "provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi".
La norma ha esteso i presupposti della sospensione ai provvedimenti di accertamento di maggiori imposte, anche non definitivi, ed è stata ritenuta applicabile retroattivamente.
Massime di principio
- La sospensione di un rimborso IVA può essere legittima anche in assenza di una dichiarazione fraudolenta, quando l'Amministrazione abbia accertato maggiori tributi.
- L'accertamento non deve necessariamente essere definitivo: è sufficiente un provvedimento impositivo non ancora consolidato, purché idoneo a fondare la sospensione secondo la normativa applicabile.
- La sospensione deve essere contenuta entro il limite quantitativo dell'importo oggetto di contestazione o accertamento; non può trasformarsi automaticamente in un blocco integrale e indiscriminato del rimborso.
- In presenza di una modifica normativa che amplia i presupposti della sospensione, occorre verificare se la disciplina abbia efficacia retroattiva e se sia applicabile anche a procedimenti già pendenti.
- La contestazione della sospensione deve quindi concentrarsi non solo sull'esistenza dell'accertamento, ma anche sulla sua corretta comunicazione, sulla motivazione e sulla proporzionalità dell'importo trattenuto.
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