Sentenza del 29/09/2016 n. 2408 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di pubblicità - base imponibile - ampiezza del messaggio pubblicitario ripetuto - calcolo - raggruppamento di beni funzionalmente analoghi ai fini del conteggio - è necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della superficie imponibile ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità. In particolare, si discute se i messaggi pubblicitari apposti su beni distinti, come ombrelloni, sedie a sdraio e tavoli, debbano essere conteggiati separatamente oppure unitariamente quando tali beni siano funzionalmente connessi nella diffusione dello stesso messaggio pubblicitario.
La decisione
La sentenza afferma che, ai fini del calcolo dell'imposta, devono essere raggruppati e conteggiati unitariamente i messaggi presenti su oggetti diversi ma funzionalmente collegati alla veicolazione della pubblicità. È quindi corretto utilizzare sottoinsiemi di beni omogenei: 1 metro quadrato ogni 4 sedie a sdraio, 1 metro quadrato per ogni ombrellone e 1 metro quadrato ogni 2 tavoli. Il testo non specifica formalmente l'esito dispositivo né identifica le parti, ma il principio applicato conferma questo criterio di calcolo.
Norme richiamate
Art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993
La superficie imponibile deve essere determinata considerando unitariamente i messaggi pubblicitari riferibili a beni diversi quando questi risultino funzionalmente connessi nella diffusione del messaggio.
Cassazione civile, sentenza n. 23567/2009
Richiamata quale precedente a sostegno del raggruppamento unitario di supporti pubblicitari funzionalmente collegati.
Cassazione civile, sentenza n. 16315/2013
Richiamata quale ulteriore precedente sulla necessità di valutare congiuntamente beni omogenei e funzionalmente analoghi ai fini del conteggio della superficie pubblicitaria.
Massime di principio
- Quando più oggetti distinti concorrono insieme a veicolare lo stesso messaggio pubblicitario, la superficie imponibile non deve necessariamente essere calcolata sommando ogni supporto singolarmente.
- È legittimo raggruppare beni omogenei o funzionalmente analoghi in sottoinsiemi, applicando un criterio unitario di conteggio, purché il metodo rifletta concretamente il modo in cui la pubblicità viene esposta.
- Per contestare il calcolo dell'imposta occorre verificare non solo il numero dei beni, ma anche il loro effettivo collegamento funzionale, la natura omogenea dei supporti e il criterio utilizzato dall'ente impositore.
- Il principio mira a evitare sia la duplicazione artificiosa della superficie imponibile sia una riduzione non giustificata dell'imposta: rileva l'unitarietà sostanziale del messaggio pubblicitario.
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