Sentenza del 29/09/2016 n. 88 - Comm. Trib. II grado di Trento
ICI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE - DECRETO DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI - PAGAMENTO IMPOSTA ENTRO TRE MESI DAL TRASFERIMENTO - TERMINE DI ACCERTAMENTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del momento dal quale decorrono sia il termine di tre mesi per il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, relativamente agli immobili compresi nell'attivo fallimentare, sia il termine ordinario di decadenza per l'accertamento. In particolare, occorre stabilire se tali termini decorrano dalla sentenza di omologazione del concordato fallimentare con assuntore oppure dal successivo atto con cui viene effettivamente trasferita la proprietà degli immobili all'assuntore o a terzi.
La decisione
La sentenza ha stabilito che i termini non decorrono dalla data di omologazione del concordato fallimentare. L'omologazione, infatti, non determina da sola il trasferimento della proprietà degli immobili all'assuntore. I termini decorrono invece dal primo atto, separato e autonomo, di trasferimento della proprietà degli immobili all'assuntore o a terzi. In Trentino-Alto Adige rileva inoltre l'iscrizione tavolare del trasferimento, poiché solo da tale momento il Comune accertatore può venirne a conoscenza. L'esito concreto a favore del ricorrente o del resistente non è determinabile dal testo fornito, perché non sono indicati le parti, il dispositivo né l'eventuale annullamento o conferma dell'avviso.
Norme richiamate
Normativa sull'imposta relativa agli immobili compresi nell'attivo fallimentare
pagamento dell'imposta entro tre mesi dal trasferimento
Il termine per il pagamento dell'imposta relativa al periodo di durata della procedura concorsuale decorre dal trasferimento effettivo degli immobili, non dalla mera omologazione del concordato fallimentare.
Normativa sui termini ordinari di decadenza per l'accertamento tributario
Il termine decadenziale per l'accertamento decorre dal momento in cui si perfeziona il primo trasferimento autonomo della proprietà degli immobili e, in Trentino-Alto Adige, dalla relativa iscrizione tavolare, quando questa costituisce il momento conoscibile dall'ente accertatore.
Disciplina del concordato fallimentare con assuntore
La sentenza di omologazione del concordato non produce automaticamente il trasferimento della proprietà degli immobili all'assuntore; tale trasferimento richiede un successivo e autonomo atto traslativo.
Massime di principio
- Per individuare la decorrenza dei termini fiscali connessi a una procedura concorsuale occorre fare riferimento al momento in cui si verifica l'effettivo trasferimento del bene, non necessariamente alla data del provvedimento giudiziario che definisce o omologa la procedura.
- L'omologazione di un concordato fallimentare con assuntore non equivale, di per sé, a un atto di trasferimento immobiliare: bisogna verificare la presenza del successivo atto traslativo e la sua data.
- Quando l'ordinamento prevede un sistema di pubblicità immobiliare, come l'iscrizione tavolare in Trentino-Alto Adige, tale formalità può assumere rilievo per stabilire da quando l'amministrazione fiscale poteva conoscere il trasferimento.
- In situazioni analoghe, per valutare la tempestività dell'accertamento è necessario ricostruire cronologicamente omologazione, atto di trasferimento, iscrizione nei registri immobiliari o tavolari e notificazione dell'avviso.
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