Sentenza del 29/09/2016 n. 2410 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - accantonamenti - indennità di scioglimento del contratto - indennità suppletiva di clientela - indennità meritocratica - natura aleatoria - è tale - deducibilità fiscale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale di alcuni costi e accantonamenti effettuati dalla società. In particolare, si discuteva della deducibilità, nella misura dell’80%, dei costi relativi alle vetture utilizzate nell’attività di agente di commercio, nonché degli accantonamenti a bilancio per l’indennità suppletiva di clientela e per l’indennità meritocratica dovute agli agenti alla cessazione del rapporto. L’Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità, anche in ragione del carattere aleatorio della debenza di tali indennità e della distinzione tra l’indennità di scioglimento del contratto, prevista dalla legge, e le indennità derivanti dalla contrattazione collettiva.
La decisione
La deducibilità è stata riconosciuta. Per i costi relativi alle vetture è stata ritenuta applicabile la deduzione dell’80%, in deroga alla disciplina generale introdotta dal d.l. n. 262/2006, purché l’effettivo svolgimento dell’attività di agente di commercio sia comprovato in concreto. Sono stati inoltre ritenuti fiscalmente deducibili gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela e per l’indennità meritocratica, nonostante la loro natura aleatoria. Dal 1991, infatti, è venuta meno la distinzione sostanziale tra indennità di scioglimento del contratto e indennità suppletiva di clientela, con conseguente riconoscimento della deducibilità degli accantonamenti effettuati secondo i criteri fiscali applicabili.
Norme richiamate
Art. 105 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplina la deducibilità degli accantonamenti, consentendola quando gli stessi riguardano oneri futuri collegati a rapporti contrattuali e risultano fiscalmente riconoscibili.
Art. 4 del d.lgs. n. 303/1991
Ha inciso sulla disciplina delle indennità spettanti agli agenti alla cessazione del rapporto, contribuendo al superamento della distinzione tra indennità di scioglimento del contratto e indennità suppletiva di clientela.
Art. 1751 del codice civile
Prevede l’indennità spettante all’agente alla cessazione del rapporto, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, anche in relazione all’incremento della clientela procurato al preponente.
D.L. n. 262/2006
Ha previsto limitazioni generali alla deducibilità dei costi relativi ai veicoli, derogabili per i veicoli utilizzati nell’effettivo esercizio dell’attività di agente di commercio.
Art. 15-bis, comma 9, del d.l. n. 81/2007
Rileva nel coordinamento della disciplina fiscale applicabile alla deducibilità dei costi dei veicoli utilizzati dagli agenti di commercio.
Cassazione, sentenze n. 4586/1991, n. 2126/2001, n. 13506/2009 e n. 26534/2014
La giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza fiscale degli accantonamenti per le indennità spettanti agli agenti, escludendo che la natura aleatoria della loro debenza impedisca, di per sé, la deducibilità.
Massime di principio
- La natura aleatoria di un’obbligazione futura non impedisce automaticamente la deducibilità dell’accantonamento, se l’obbligazione deriva dal rapporto contrattuale e l’accantonamento è determinato secondo criteri oggettivi e documentabili.
- Per valutare la deducibilità delle indennità degli agenti occorre considerare la disciplina complessiva successiva al 1991, senza attribuire rilievo decisivo alla precedente distinzione tra indennità legale e indennità suppletiva di clientela.
- La deducibilità dei costi dei veicoli nella misura dell’80% richiede la prova concreta dell’effettivo svolgimento dell’attività di agente di commercio; non è sufficiente la sola qualificazione formale dell’attività societaria.
- In caso di accantonamenti per indennità di cessazione del rapporto, è essenziale conservare contratti, mandati, prospetti di calcolo e documentazione contabile idonea a dimostrare il collegamento tra l’accantonamento e i rapporti di agenzia.
- Le limitazioni generali alla deducibilità dei costi possono essere derogate quando una disciplina speciale riconosce un trattamento più favorevole per beni o costi direttamente impiegati in una specifica attività professionale o imprenditoriale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 88 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 1677 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 1680 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 1681 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 2408 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 2413 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →