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Sentenza

Sentenza del 29/09/2016 n. 1681 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Rimborsi e compensazioni - Termine per la liquidazione dell'imposta - Natura ordinatoria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la natura del termine previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per la liquidazione dell'imposta e gli effetti dell'eventuale inerzia dell'Amministrazione. In particolare, si doveva stabilire se il mancato controllo entro tale termine determinasse il consolidamento del credito esposto in dichiarazione e se la richiesta di rimborso fosse soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

È stato affermato che il termine previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 ha natura ordinatoria, secondo l'interpretazione retroattiva fornita dall'art. 28, comma 1, della Legge n. 449/1997. Pertanto, il credito indicato in dichiarazione non si consolida automaticamente per il solo decorso del termine di liquidazione né per la mancata rettifica entro il termine di accertamento previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. Il diritto al rimborso non è soggetto alla decadenza prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, restando possibile per l'Amministrazione opporre eccezioni alla domanda di rimborso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Il termine per la liquidazione dell'imposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria è ordinatorio e il suo superamento non comporta automaticamente il consolidamento del credito dichiarato.

  • Legge n. 449/1997, art. 28, comma 1

    Ha attribuito efficacia retroattiva all'interpretazione secondo cui il termine previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è ordinatorio.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    La scadenza del termine per l'accertamento e la mancata rettifica non determinano, da sole, il consolidamento del credito esposto in dichiarazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Il termine decadenziale previsto per le istanze di rimborso non si applica, secondo il principio affermato, al diritto di rimborso oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Il superamento di un termine tributario qualificato come ordinatorio non determina automaticamente la perdita del potere dell'Amministrazione né il consolidamento della posizione dichiarata dal contribuente.
  • L'indicazione di un credito nella dichiarazione dei redditi non garantisce, da sola, il suo riconoscimento definitivo: l'Amministrazione può ancora verificarne la spettanza nei limiti applicabili.
  • Quando non opera uno specifico termine decadenziale, la domanda di rimborso può essere soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
  • La natura ordinatoria del termine non elimina il diritto al rimborso, ma consente all'Amministrazione di contestare la fondatezza, l'ammontare o i presupposti del credito mediante le opportune eccezioni.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra decadenza, che richiede il rispetto di un termine speciale previsto dalla legge, e prescrizione ordinaria, che opera quando tale decadenza non è applicabile.

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