Sentenza del 29/09/2016 n. 1680 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Diritto al rimborso - Non viene meno se la dichiarazione non deve essere presentata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego del rimborso, ritenuto tardivo dall’Ufficio per il decorso del termine di 48 mesi previsto per le istanze di rimborso. Ha sostenuto che il credito era stato riconosciuto dall’Amministrazione nella comunicazione di liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e che, per l’anno 2000, non sussisteva l’obbligo di presentare la dichiarazione, avendo cessato l’attività il 31 dicembre 1999. L’Agenzia ha invece sostenuto che il contribuente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione e utilizzare o chiedere il rimborso del credito entro 48 mesi.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato il diritto del contribuente al rimborso. Ha ritenuto che, quando il contribuente non è obbligato a presentare la dichiarazione annuale, l’omessa indicazione del credito nella dichiarazione dell’anno successivo non comporta automaticamente la decadenza dal rimborso, in assenza di un’espressa previsione normativa. La decadenza si verifica soltanto nei casi previsti dalla legge, mentre il diritto può essere esercitato entro il termine ordinario di prescrizione decennale, salvo interruzione o riconoscimento del credito. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
Il riconoscimento del credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione costituisce elemento rilevante per affermare l’esistenza del diritto al rimborso.
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Rimborso dei versamenti diretti
Il termine di 48 mesi riguarda l’istanza di rimborso nei casi in cui essa sia necessaria, ma non può essere applicato automaticamente per negare un credito già riconosciuto quando non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione.
Art. 4 del D.P.R. n. 42/1988
Disciplina delle eccedenze d’imposta risultanti dalle dichiarazioni
L’eccedenza può essere utilizzata o riportata nelle dichiarazioni successive; tuttavia, l’omesso riporto non determina la perdita del diritto quando la dichiarazione successiva non deve essere presentata, salvo un’espressa previsione di decadenza.
Art. 2944 del codice civile
Interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto
Il riconoscimento del credito da parte dell’Amministrazione interrompe la prescrizione e impedisce che il diritto risulti prescritto al momento della richiesta.
Art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546/1992
Condanna alle spese del giudizio
La norma è stata applicata per la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L’omessa presentazione della dichiarazione successiva non comporta automaticamente la perdita del credito d’imposta se il contribuente non era legalmente obbligato a presentarla.
- La decadenza, in quanto sanzione che estingue il diritto, deve essere prevista espressamente dalla legge e non può essere desunta in via interpretativa.
- Se il credito è stato riconosciuto dall’Amministrazione, il contribuente può farlo valere entro il termine ordinario di prescrizione, generalmente decennale, salvo interruzioni o ulteriori riconoscimenti.
- Il credito deve essere indicato nella prima dichiarazione utile quando tale dichiarazione è obbligatoria; se invece non sussiste l’obbligo dichiarativo, l’assenza della dichiarazione non può essere utilizzata per negare il rimborso.
- Il termine di 48 mesi per l’istanza di rimborso non deve essere applicato in modo automatico quando il credito risulta già riconosciuto o deriva dalla dichiarazione e non è richiesta una nuova dichiarazione dal contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 88 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 1677 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 1681 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 2408 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 2410 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 set 2016Sentenza del 29/09/2016 n. 2413 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →