Sentenza del 29/09/2016 n. 1677 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Pubblicità e pubbliche affissioni - Fattispecie escluse dall'imposta sulla pubblicità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che una cabina per foto automatiche o un distributore automatico non costituiscono sede della ditta o sede secondaria, poiché in tali luoghi non si svolgono concretamente attività amministrative o direttive e non operano dipendenti. Di conseguenza, i segni distintivi collocati presso tali strutture non beneficiano dell'esclusione dall'imposta sulla pubblicità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità a segni distintivi dell'impresa, della ditta o della ragione sociale collocati su una cabina per foto automatiche o su distributori automatici di cibi e bevande. L'esenzione o esclusione dall'imposta è subordinata al fatto che tali segni siano collocati presso la sede dell'impresa o presso una sede secondaria. Il testo esclude che possano qualificarsi come sedi secondarie strutture che svolgono esclusivamente attività automatizzate, senza personale né funzioni amministrative o direttive.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni
L'esclusione dall'imposta per i segni distintivi dell'impresa, della ditta o della ragione sociale opera solo quando tali segni sono collocati presso la sede dell'impresa o presso una sede secondaria effettiva.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'esclusione dall'imposta sulla pubblicità non è sufficiente che un segno distintivo sia collocato in un luogo utilizzato dall'impresa per offrire beni o servizi: occorre che il luogo abbia caratteristiche sostanziali di sede.
- Una sede secondaria presuppone lo svolgimento concreto di attività organizzative, amministrative o direttive e, normalmente, la presenza di personale o di una struttura operativa stabile.
- Strutture meramente automatiche, come distributori o cabine self-service, non sono normalmente equiparabili a sedi secondarie, anche se appartengono all'impresa e sono utilizzate nell'esercizio dell'attività.
- In situazioni analoghe, l'amministrazione può assoggettare a imposta i segni distintivi collocati presso impianti automatici situati fuori dalla sede effettiva dell'impresa.
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