Cassazione Penale, Sentenza n. 40090/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lavitola ha chiesto la revisione della condanna irrevocabile per tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi, basando l'istanza su una "prova nuova": le dichiarazioni rese da Berlusconi nel febbraio 2023 (rese in sede di indagini difensive) nelle quali negava di aver ricevuto richieste estorsive o minacce da Lavitola. Dopo che la Corte di cassazione, con sentenza dell'1.4.2024, aveva ritenuto tali dichiarazioni novità idonea ad avviare il giudizio di revisione e aveva rinviato alla Corte d'appello di Perugia, quest'ultima ha valutato nel merito il novum e ha rigettato l'istanza di revisione ritenendo le dichiarazioni non sufficienti a sovvertire il giudicato, anche in considerazione di numerosi elementi indiziari a sostegno della condanna (lettere, testimonianze, riferimenti all'invio di un fax con minacce, incontri fra soggetti coinvolti). I difensori di Lavitola hanno impugnato la decisione di Perugia per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della richiesta di revisione deciso dalla Corte d'appello di Perugia. La Cassazione ha richiamato i principi di diritto sul rimedio della revisione (anche la sentenza delle Sezioni Unite "Pisano" n.624/2002) e ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale: pur essendo le dichiarazioni di Berlusconi considerate "novità" dalla sentenza rescindente, la Corte di appello ha effettuato una comparazione dinamica e globale delle prove e ha valutato che il nuovo apporto dichiarativo, per la distanza temporale dai fatti, per la coesistenza di plurimi elementi indiziari già acquisiti (testimonianze, lettere, atti riferiti all'invio del fax e agli incontri) e per ragioni connesse all'attendibilità delle dichiarazioni, non fosse idoneo a disarticolare il compendio probatorio che aveva sostenuto la condanna. La decisione di rigetto delle ulteriori richieste istruttorie (produzione di mail, audizione della segretaria, etc.) è stata considerata non censurabile in quanto le prove richieste risultavano superflue o già analizzate.
Norme richiamate
norma richiamata in relazione al procedimento di revisione e ai limiti dell'istruttoria di ammissibilità; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole procedurali sulla revisione
definisce i casi di prova nuova; la Corte ha confermato che rientrano nella nozione di "prova nuova" anche elementi non acquisiti nel precedente giudizio purché idonei a ribaltare la decisione, ma che la loro efficacia va valutata dal giudice della revisione
art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
richiamata in ordine al requisito della novità del mezzo di prova rispetto al giudicato; la Corte ha valutato se le dichiarazioni di Berlusconi costituissero novum e ne ha riconosciuto la novità ma non la decisività
richiamiato perché le dichiarazioni di Berlusconi sono state rese in sede difensiva (art. 391-bis/392) e acquisite nel procedimento di revisione; la Corte ha considerato la natura e le modalità di acquisizione del verbale
richiamato nel quadro delle dichiarazioni rese dal danneggiato e delle modalità di utilizzazione di verbali e dichiarazioni non rese in udienza
richiamato per l'acquisizione delle dichiarazioni del teste deceduto; il verbale delle dichiarazioni è stato acquisito ai sensi di tale norma
art. 11 e art. 634 comma 2 cod. proc. pen.
indicano la competenza per il giudizio di revisione ed il rinvio alla Corte d'appello di Perugia quale giudice competente
richiamato in relazione ai limiti della prova e all'istruttoria; la Corte ha valutato la richiesta di acquisire ulteriori mezzi istruttori nel contesto della revisione
obbligo motivazionale del giudice: la Corte ha sottolineato che il giudice della revisione deve dare adeguata motivazione logica sulle ragioni per cui il novum è o non è idoneo a scardinare il giudicato
artt. 190, 493, 495, 636, 586 cod. proc. pen.
richiamati in relazione alle richieste istruttorie, alle prove testimoniali e al sindacato sulla motivazione; la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze sulla mancata acquisizione di ulteriori elementi
Sentenza S.U. Pisano (n. 624 del 2002)
principio di riferimento: la revisione è rimedio straordinario che richiede elementi nuovi e rilevanti; la Corte ha fatto esplicito richiamo a tale orientamento per delimitare l'ambito della cognizione della revisione
Massime di principio
- La revisione è uno strumento straordinario: non serve a una rinnovata valutazione delle stesse prove ma richiede elementi nuovi, estranei e potenzialmente idonei a ribaltare il giudicato
- Una dichiarazione della persona offesa può costituire "prova nuova" ma deve essere valutata dal giudice della revisione non solo quanto alla novità, ma anche quanto a attendibilità, persuasività e congruenza col resto del materiale probatorio
- La novità rilevante ai fini della revisione può consistere anche in prove non acquisite nel precedente giudizio; tuttavia la mera novità non è sufficiente: il novum deve essere in concreto idoneo a incrinare il quadro probatorio consolidato
- Il giudice della revisione deve motivare logicamente la valutazione comparativa tra il novum e le prove già valutate, indicando perché le nuove emergenze non sono in grado di modificare la conclusione di colpevolezza
- La prova logica e indiziaria, se coerente e unitaria, può mantenere valore probatorio paragonabile alla prova diretta: nuovi elementi contraddittori devono essere tali da creare ragionevoli dubbi sulla responsabilità
- Richieste istruttorie aggiuntive nel processo di revisione possono essere respinte se ritenute superflue o non utili a modificare il quadro probatorio già formato
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