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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40090/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lavitola ha chiesto la revisione della condanna irrevocabile per tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi, basando l'istanza su una "prova nuova": le dichiarazioni rese da Berlusconi nel febbraio 2023 (rese in sede di indagini difensive) nelle quali negava di aver ricevuto richieste estorsive o minacce da Lavitola. Dopo che la Corte di cassazione, con sentenza dell'1.4.2024, aveva ritenuto tali dichiarazioni novità idonea ad avviare il giudizio di revisione e aveva rinviato alla Corte d'appello di Perugia, quest'ultima ha valutato nel merito il novum e ha rigettato l'istanza di revisione ritenendo le dichiarazioni non sufficienti a sovvertire il giudicato, anche in considerazione di numerosi elementi indiziari a sostegno della condanna (lettere, testimonianze, riferimenti all'invio di un fax con minacce, incontri fra soggetti coinvolti). I difensori di Lavitola hanno impugnato la decisione di Perugia per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della richiesta di revisione deciso dalla Corte d'appello di Perugia. La Cassazione ha richiamato i principi di diritto sul rimedio della revisione (anche la sentenza delle Sezioni Unite "Pisano" n.624/2002) e ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale: pur essendo le dichiarazioni di Berlusconi considerate "novità" dalla sentenza rescindente, la Corte di appello ha effettuato una comparazione dinamica e globale delle prove e ha valutato che il nuovo apporto dichiarativo, per la distanza temporale dai fatti, per la coesistenza di plurimi elementi indiziari già acquisiti (testimonianze, lettere, atti riferiti all'invio del fax e agli incontri) e per ragioni connesse all'attendibilità delle dichiarazioni, non fosse idoneo a disarticolare il compendio probatorio che aveva sostenuto la condanna. La decisione di rigetto delle ulteriori richieste istruttorie (produzione di mail, audizione della segretaria, etc.) è stata considerata non censurabile in quanto le prove richieste risultavano superflue o già analizzate.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione al procedimento di revisione e ai limiti dell'istruttoria di ammissibilità; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole procedurali sulla revisione

  • art. 630 cod. proc. pen.

    definisce i casi di prova nuova; la Corte ha confermato che rientrano nella nozione di "prova nuova" anche elementi non acquisiti nel precedente giudizio purché idonei a ribaltare la decisione, ma che la loro efficacia va valutata dal giudice della revisione

  • art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    richiamata in ordine al requisito della novità del mezzo di prova rispetto al giudicato; la Corte ha valutato se le dichiarazioni di Berlusconi costituissero novum e ne ha riconosciuto la novità ma non la decisività

  • art. 392 cod. proc. pen.

    richiamiato perché le dichiarazioni di Berlusconi sono state rese in sede difensiva (art. 391-bis/392) e acquisite nel procedimento di revisione; la Corte ha considerato la natura e le modalità di acquisizione del verbale

  • art. 391-ter cod. proc. pen.

    richiamato nel quadro delle dichiarazioni rese dal danneggiato e delle modalità di utilizzazione di verbali e dichiarazioni non rese in udienza

  • art. 512 cod. proc. pen.

    richiamato per l'acquisizione delle dichiarazioni del teste deceduto; il verbale delle dichiarazioni è stato acquisito ai sensi di tale norma

  • art. 11 e art. 634 comma 2 cod. proc. pen.

    indicano la competenza per il giudizio di revisione ed il rinvio alla Corte d'appello di Perugia quale giudice competente

  • art. 92 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai limiti della prova e all'istruttoria; la Corte ha valutato la richiesta di acquisire ulteriori mezzi istruttori nel contesto della revisione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    obbligo motivazionale del giudice: la Corte ha sottolineato che il giudice della revisione deve dare adeguata motivazione logica sulle ragioni per cui il novum è o non è idoneo a scardinare il giudicato

  • artt. 190, 493, 495, 636, 586 cod. proc. pen.

    richiamati in relazione alle richieste istruttorie, alle prove testimoniali e al sindacato sulla motivazione; la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze sulla mancata acquisizione di ulteriori elementi

  • Sentenza S.U. Pisano (n. 624 del 2002)

    principio di riferimento: la revisione è rimedio straordinario che richiede elementi nuovi e rilevanti; la Corte ha fatto esplicito richiamo a tale orientamento per delimitare l'ambito della cognizione della revisione

Massime di principio

  • La revisione è uno strumento straordinario: non serve a una rinnovata valutazione delle stesse prove ma richiede elementi nuovi, estranei e potenzialmente idonei a ribaltare il giudicato
  • Una dichiarazione della persona offesa può costituire "prova nuova" ma deve essere valutata dal giudice della revisione non solo quanto alla novità, ma anche quanto a attendibilità, persuasività e congruenza col resto del materiale probatorio
  • La novità rilevante ai fini della revisione può consistere anche in prove non acquisite nel precedente giudizio; tuttavia la mera novità non è sufficiente: il novum deve essere in concreto idoneo a incrinare il quadro probatorio consolidato
  • Il giudice della revisione deve motivare logicamente la valutazione comparativa tra il novum e le prove già valutate, indicando perché le nuove emergenze non sono in grado di modificare la conclusione di colpevolezza
  • La prova logica e indiziaria, se coerente e unitaria, può mantenere valore probatorio paragonabile alla prova diretta: nuovi elementi contraddittori devono essere tali da creare ragionevoli dubbi sulla responsabilità
  • Richieste istruttorie aggiuntive nel processo di revisione possono essere respinte se ritenute superflue o non utili a modificare il quadro probatorio già formato

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