Sentenza n. 622/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 8,60 inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 8,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica, con attribuzione di 8,60 punti e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la prova pratica a risposta multipla, i relativi esiti e gli atti connessi, deducendo anzitutto l’erroneità della risposta individuata dalla commissione come corretta per il quesito n. 4, sostenendo che fosse corretta la risposta da lei selezionata. Con riferimento al quesito n. 6, ha dedotto, in via principale, che la risposta indicata dalla commissione fosse errata e, in subordine, che la propria risposta fosse comunque parimenti corretta, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via ulteriormente subordinata ha denunciato la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alle prescrizioni sull’anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni relative ai quesiti nn. 4 e 6. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti a ciascuno dei due quesiti, indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, e ha rideterminato la graduatoria. Per effetto della riassegnazione, la ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dal bando per l’ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale sopravvenienza non determinasse improcedibilità per carenza di interesse, poiché l’interesse azionato era stato integralmente soddisfatto e doveva quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerata la serialità del contenzioso, il riesame tempestivo dell’amministrazione, la complessità tecnica delle questioni e la definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche in sede cautelare.
Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro delle prescrizioni relative all’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali; il relativo motivo non è stato deciso nel merito.
art. 9 del bando di concorso
Individua la soglia di 14 punti necessaria per l’ammissione alla prova orale; il raggiungimento di tale soglia ha integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica o riesamina gli atti impugnati e soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nelle procedure concorsuali, la riassegnazione del punteggio relativa a quesiti contestati, effettuata indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, comporta la cessazione della materia del contendere quando consente al candidato di raggiungere la soglia prevista dal bando per l’ammissione alla fase successiva.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata da un riesame amministrativo favorevole al ricorrente, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile delle censure e le circostanze concrete del giudizio.
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