Cassazione Civile, Ordinanza n. 12739/2021 del 13/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 198.665,14, oltre interessi, nei confronti della società debitrice principale e di più fideiussori, tra cui il resistente, nei limiti delle garanzie prestate. Dopo il fallimento della debitrice, dichiarato il 1° aprile 2005, la banca era stata ammessa al passivo per la somma ingiunta. Il resistente aveva proposto opposizione e il Tribunale, con sentenza del 1° ottobre 2010, aveva annullato il decreto per incompetenza territoriale, indicando come competenti il Tribunale di Brescia o, alternativamente, quello di Genova. Il giudizio fu riassunto il 17 dicembre 2010 da una società che si affermava mandataria della cessionaria in blocco dei crediti della banca, ai sensi dell’art. 58 TUB; il resistente eccepì il difetto di legittimazione processuale e contestò la prova della titolarità del credito. Il Tribunale di Brescia rigettò la domanda il 28 gennaio 2015 perché non era stata documentata l’inclusione dello specifico credito nella cessione. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 17 ottobre 2018, respinse l’appello: ritenne insufficiente il mero richiamo agli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rilevò che il credito non risultava riconosciuto dal resistente e dichiarò tardiva la documentazione prodotta in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. La società veicolo, succeduta a titolo particolare alla precedente titolare del credito e rappresentata dalla mandataria, ricorse per Cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 113 e 115 c.p.c. Sosteneva che la menzione nell’atto di riassunzione della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente, trattandosi di atto pubblico la cui produzione sarebbe stata necessaria solo in caso di specifica contestazione; chiedeva inoltre la decisione nel merito, richiamando la consulenza tecnica svolta in primo grado quale riscontro dell’esistenza del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha precisato che, quando il resistente contesta espressamente la titolarità dello specifico credito, chi agisce quale successore a titolo particolare in forza di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB deve provare documentalmente che quel credito è compreso nell’operazione. Nel caso concreto il ricorrente aveva indicato gli estremi della cessione e della sua pubblicazione, ma non aveva prodotto l’atto di cessione né un avviso di pubblicazione con indicazioni per categorie sufficientemente definite da consentire di identificare senza incertezze i rapporti ceduti. La contestazione del resistente era stata esplicita e la mera indicazione dei dati della pubblicazione non dimostrava quindi la titolarità del credito. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’orientamento che ritiene sufficiente l’avviso pubblicato quando le categorie descritte consentano l’identificazione certa dei crediti, poiché nel caso non risultava provata la produzione di un avviso con tali caratteristiche. Non è stata accolta la richiesta di decisione nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB)
Sulla questione oggetto di causa, secondo altro orientamento, che specifica quello suddetto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 4116/16; n. 24798/2020).
La parte che invoca la qualità di cessionaria in blocco deve provare che lo specifico credito azionato rientra nella cessione, salvo che la controparte ne abbia riconosciuto, anche implicitamente, la titolarità. La mera indicazione degli estremi della cessione e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente quando il credito sia specificamente contestato; può essere sufficiente un avviso per categorie se i criteri indicati consentono di individuare senza incertezze i rapporti ceduti.
art. 111 c.p.c.
Va preliminarmente osservato che, secondo un orientamento consolidato, il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (così Cass. 11/04/2017, n. 9250; n. 17470/13; n. 8975/2020).
Il successore a titolo particolare può impugnare la sentenza resa nei confronti del dante causa allegando il titolo della successione; se il titolo è pubblico e accertabile, può bastarne la specifica indicazione nell’impugnazione solo quando la controparte non lo abbia contestato o lo abbia contestato in modo inidoneo.
art. 345 c.p.c.
La documentazione prodotta in sede d’appello era tardiva ex art. 345 c.p.c..
Nel caso concreto la documentazione diretta a dimostrare la cessione, prodotta soltanto in appello, è stata ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
artt. 113 e 115 c.p.c.
La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.; la Corte ha rigettato il motivo nel suo complesso, senza enunciare una distinta interpretazione di tali disposizioni.
art. 384 c.p.c.
La ricorrente ha chiesto la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; la richiesta non è stata accolta in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
Massime di principio
- Chi agisce quale successore a titolo particolare del creditore in forza di una cessione in blocco disciplinata dall’art. 58 TUB deve dimostrare che lo specifico credito azionato è compreso nella cessione, quando tale inclusione sia contestata dalla controparte.
- La mera indicazione degli estremi della cessione in blocco e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova, in presenza di contestazione specifica, che il singolo credito sia stato ceduto.
- La pubblicazione di un avviso che descriva i crediti ceduti per categorie può essere sufficiente a provare la titolarità del cessionario solo se gli elementi comuni indicati permettono di individuare senza incertezze i rapporti compresi nella cessione.
- Il successore a titolo particolare può impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa indicando il titolo della successione, ma la sola indicazione del titolo pubblico è sufficiente soltanto se esso è rimasto incontestato o non idoneamente contestato.
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