Cassazione Penale, Ordinanza n. 10414/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché aspecifico, fattuale e meramente reiterativo di doglianze già vagliate e motivatamente respinte dal giudice dell'esecuzione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un detenuto, assistito dal difensore di fiducia, ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento della continuazione tra due sentenze richiamate nell'ordine di esecuzione. Il ricorso censurava il diniego della continuazione, sostenendo l'illegittimità della valutazione svolta in sede esecutiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione, senza una specifica critica delle ragioni poste a base del provvedimento; in particolare, la doglianza non si confrontava con il rilievo della distanza temporale tra i fatti e con l'eterogeneità del ruolo rivestito dal ricorrente nei diversi episodi, elementi ritenuti incompatibili con un medesimo disegno criminoso.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione richiede la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso anche in fase esecutiva.
il medesimo disegno criminoso postula un programma unitario di condotte illecite, previamente ideato e voluto; non basta una generica inclinazione a delinquere o un programma di vita criminale.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la prova di un programma criminoso unitario già delineato al momento del primo reato, almeno nelle sue linee essenziali.
- Non è sufficiente, per integrare il medesimo disegno criminoso, la mera analogia tra i reati, la loro collocazione in un analogo contesto criminale o una generica spinta a delinquere di natura economica.
- Un programma di vita delinquenziale, inteso come stabile propensione a commettere reati per trarne sostentamento, è concettualmente distinto dalla continuazione ed è semmai rilevante per istituti come recidiva, abitualità e professionalità nel reato.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura del compendio fattuale né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile dal ricorrente; il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate, senza un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato, è aspecifico e può essere dichiarato inammissibile.
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