Cassazione Penale, Sentenza n. 11238/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esposito ha impugnato la conferma degli arresti domiciliari (con divieto di comunicazione e applicazione degli strumenti di controllo ex art. 275-bis c.p.p.) disposti per grave indiziato del reato connesso alla gestione di veicoli provento di reato. Con il primo motivo ha contestato l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (esposizione della cosa alla pubblica fede), sostenendo che il veicolo fosse stato invece parcheggiato in luogo privato (centro San Luca). Con il secondo motivo ha censurato la motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato, chiedendo di valorizzare la remota natura dei precedenti (ultimo reato 15 anni prima secondo il ricorrente), la condotta post delictum (ammissione di responsabilità, pentimento, attività lavorativa lecita) e la possibilità di misure alternative o benefici premiali che avrebbero reso sproporzionata la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la contestazione non si confrontasse con la motivazione dell'ordinanza impugnata: i giudici di merito avevano riferito, anche sulla base delle dichiarazioni dello stesso indagato, che il veicolo fosse parcheggiato 'all'esterno, sulla pubblica via', per cui l'applicazione dell'aggravante risultava corretta. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile una rivalutazione del merito: i giudici di merito avevano documentato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la presenza di reati commessi anche dopo la scarcerazione del 2019 (con condanna irrevocabile del 25/6/2019) e il rinvenimento di altri veicoli manipolati provenienti da contesti diversi, circostanze ritenute idonee a fondare il pericolo di reiterazione. La Corte ha quindi confermato la legittimità della misura cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina gli strumenti di controllo (es. controllo elettronico) applicabili alla misura degli arresti domiciliari; qui sono stati disposti come modalità esecutive della misura cautelare.
citato come riqualificazione dell'accusa dal Tribunale del riesame (art. 624, comma 1, numeri 2 e 7 citati nel dispositivo)
Riferito alla fattispecie relativa alla ricettazione/gestione di beni provento di reato; la Corte prende atto della riqualificazione operata dai giudici di merito come fondamento dell'impianto indiziario.
Prevede aggravanti del reato di furto/condotte patrimoniali; qui è stata contestata l'applicazione dell'aggravante relativa all'esposizione della cosa alla pubblica fede, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale dei giudici di merito.
Riguarda la valutazione del quadro indiziario ai fini della misura cautelare; la Corte ricorda che in sede di legittimità si verifica se il giudice del merito ha motivato adeguatamente la gravità indiziaria ai sensi di tale articolo.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo di riesame dei fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle circostanze di fatto e della prova sono, in larga parte, inammissibili.
- Le dichiarazioni rese dallo stesso indagato possono costituire solido elemento fattuale sul quale fondare la ricostruzione dei fatti e l'applicazione di aggravanti, se adeguatamente richiamate dai giudici di merito.
- Il pericolo di reiterazione può essere fondato non solo su vecchi precedenti ma anche su condotte successive alla scarcerazione o su un insieme plurimo di circostanze (reiterazione di reati della stessa specie, rinvenimento di altri beni manipolati provenienti da contesti diversi) che denotino la persistenza di un 'impulso a delinquere'.
- La mera allegazione di pentimento, attività lavorativa lecita o remotezza temporale dei precedenti non è in sé sufficiente a escludere esigenze cautelari; conta la valutazione complessiva della personalità, della storia criminale e delle condotte successive, come motivato dal giudice di merito.
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o macroscopiche carenze logiche nella motivazione dei giudici di merito, non solo proporre una diversa interpretazione dei fatti.
- La parte che propone ricorso cassazionale soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
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