Cassazione Penale, Ordinanza n. 00066/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e, in subordine, di detenzione domiciliare o semilibertà. Con l'unico motivo si deduceva che il diniego si sarebbe fondato esclusivamente sui precedenti penali, senza considerare il comportamento successivo al reato e durante l'esecuzione della pena, nonché le condizioni di salute del condannato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale non si basava solo sui precedenti penali, ma anche sulla condotta carceraria non regolare, desunta da tre rapporti disciplinari nell'ultimo anno, e ha dato atto che i motivi di salute, comunque non gravi, non erano stati fatti valere tramite richieste di misure a caratterizzazione sanitaria o di differimento della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma implicitamente rilevante in materia di affidamento in prova e misure alternative, ma non espressamente citata nel testo fornito.
Richiamata solo in via sostanziale come misura alternativa richiesta, senza indicazione testuale del numero di articolo.
Richiamata solo in via sostanziale come misura alternativa richiesta in subordine, senza indicazione testuale del numero di articolo.
Richiamata solo in via sostanziale come misura alternativa richiesta in subordine, senza indicazione testuale del numero di articolo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si fonda su una lettura del provvedimento smentita dagli atti.
- Il vizio di motivazione non sussiste se il giudice di sorveglianza ha considerato complessivamente i precedenti penali, la condotta intramuraria e gli ulteriori elementi dedotti, anche sanitari, escludendo la sussistenza dei presupposti per le misure alternative.
- Le deduzioni relative a condizioni di salute non gravi non possono fondare, da sole, il riconoscimento di misure alternative se non sono prospettate e coltivate nelle forme proprie delle misure a caratterizzazione sanitaria o del differimento dell'esecuzione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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