Cassazione Penale, Sentenza n. 13108/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva riconosciuto la continuazione (ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) tra reati giudicati separatamente; il Procuratore eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione adito, sostenendo che la competenza spettava alla Corte di Appello di Bari, che aveva pronunciato l'ultima sentenza irrevocabile e aveva operato una riforma strutturale della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la questione come di competenza funzionale (dirimente in ogni stato e grado) e ha applicato il principio dell'art. 665 c.p.p., secondo cui il giudice competente per l'esecuzione, quando vi sono più provvedimenti emessi da diversi organi, è quello che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile. Avendo la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 27/10/2021, riformato in modo strutturale la decisione di primo grado, la competenza esclusiva per decidere sul procedimento esecutivo spettava a quella Corte. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari.
Norme richiamate
Stabilisce che, quando esistono più provvedimenti da eseguire emessi da diversi organi, la competenza spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile; la Corte interpreta la norma nel senso che la competenza in sede esecutiva è concentrata in capo a quel giudice anche quando la sentenza di secondo grado abbia operato una riforma strutturale della decisione di primo grado, acquisendo competenza esclusiva sull'esecuzione rispetto ai provvedimenti antecedenti.
Riferito alla possibilità di riconoscere la continuazione tra reati; la Corte conferma che la valutazione della continuazione, se proposta in sede esecutiva, è soggetta alle regole di competenza dettate dall'art. 665 c.p.p., cosicché il giudice dell'esecuzione competente è individuato in base alla regola del 'provvedimento irrevocabile emesso per ultimo'.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione è di natura funzionale, assoluta e inderogabile: può essere sollevata in ogni stato e grado del procedimento.
- Se sono presenti più titoli esecutivi emessi da diversi organi nei confronti della stessa persona, il giudice competente è quello che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (art. 665 c.p.p.).
- Quando la Corte d'Appello ha riformato 'strutturalmente' la sentenza di primo grado, essa acquisisce competenza esclusiva in materia esecutiva anche rispetto a posizioni che in primo grado erano state confermate: ciò vale anche per questioni quali il riconoscimento della continuazione.
- La decisione di riconoscere la continuazione in sede esecutiva è soggetta alle regole di competenza dell'esecuzione; quindi, prima di decidere sul merito il giudice dell'esecuzione deve verificare la propria competenza in base all'art. 665 c.p.p.
- In presenza di dubbio sulla competenza, la misura corretta è l'annullamento dell'atto del giudice incompetente e la trasmissione degli atti al giudice individuato come competente secondo la regola del 'provvedimento irrevocabile emesso per ultimo'.
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