Cassazione Civile, Ordinanza n. 18736/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La lite nasce da un allagamento verificatosi in un appartamento di Roma, con danni a unità immobiliari sottostanti e a un esercizio commerciale. In primo grado i danneggiati avevano ottenuto condanna del proprietario dell'appartamento sovrastante, ritenuto custode ex art. 2051 c.c., con esclusione di responsabilità delle conduttrici. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo che durante la locazione la custodia degli accessori e delle parti dell'immobile soggette a ordinaria manutenzione fosse passata alle conduttrici, e ha quindi escluso la responsabilità del proprietario. I danneggiati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 2051 c.c. e delle norme su nesso causale e onere della prova, sostenendo che il locatore conserva la custodia delle strutture murarie e degli impianti e che l'incertezza sulle concause avrebbe dovuto comunque giovare alla loro pretesa; dall'altro, hanno censurato la mancata pronuncia sulla responsabilità delle conduttrici e la ritenuta non devoluzione di tale capo in appello. Altri ricorrenti, eredi di un diverso danneggiato, hanno invece contestato che il loro appello incidentale condizionato fosse tardivo/inammissibile e hanno ottenuto accoglimento. Le conduttrici, dal canto loro, hanno proposto ricorsi incidentali insistendo sull'erroneità della ricostruzione causale e sulla mancata considerazione del contratto di locazione e della CTU; una di esse ha anche invocato la mancanza di colpa e l'assenza di un fatto storico decisivo omesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei primi danneggiati, ritenendo corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui, nel rapporto locatizio, la custodia ai fini dell'art. 2051 c.c. può spostarsi sulle conduttrici per accessori e parti dell'immobile nella loro disponibilità, e ha reputato inammissibili le censure che miravano a un nuovo esame del fatto e delle prove. Ha inoltre respinto i ricorsi di alcune conduttrici perché, sotto la veste formale di violazioni di legge e di vizio motivazionale, chiedevano un riesame del merito e non denunciavano un vero errore di diritto. Diversamente, ha accolto il ricorso degli eredi di altro danneggiato, rilevando che il loro dante causa aveva proposto un appello incidentale condizionato tempestivo ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c., sorto solo dopo l'impugnazione incidentale del proprietario, e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto preclusa o non esaminata tale impugnazione; per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il solo rapporto processuale interessato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale delle parti soccombenti, con ulteriore contributo unificato dovuto nei casi previsti.
Norme richiamate
La responsabilità da cose in custodia richiede disponibilità giuridica e materiale della cosa; nel rapporto di locazione il proprietario conserva la custodia delle strutture murarie e degli impianti inglobati, mentre per accessori e parti dell'immobile nella disponibilità del conduttore la custodia può gravare su quest'ultimo. Il danno si imputa secondo il nesso tra cosa custodita ed evento, salva la prova del caso fortuito.
Richiamato come norma sul risarcimento aquiliano, ma le censure che lo evocano vengono respinte o dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del nesso causale.
Richiamato nei motivi delle conduttrici, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva; le doglianze sul punto sono ritenute inammissibili perché mirano al riesame del merito.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla responsabilità solidale/concorso di cause, ma senza che sia ravvisato un errore di diritto autonomamente decisivo.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che le censure non possono trasformarsi in contestazione del giudizio di fatto sul riparto causale e probatorio.
Richiamato dai conduttori in relazione agli obblighi del locatore; la Corte non accoglie la lettura proposta perché fondata su una diversa valutazione del fatto e della custodia.
Richiamato per gli obblighi di manutenzione del locatore; le doglianze che lo evocano sono dichiarate inammissibili come dirette a contestare l'accertamento di merito.
Richiamato dai ricorsi incidentali in tema di riparto tra manutenzione ordinaria e straordinaria, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o prove acquisite fuori dai poteri officiosi; non se si contesta il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova legale; non per contestare la valutazione comparativa delle prove.
L'omessa pronuncia è esclusa quando la domanda non sia stata validamente devoluta al giudice di appello per difetto di specifico motivo di impugnazione.
Richiamato in relazione all'acquiescenza e al giudicato interno sui capi non impugnati; la Corte precisa che la sola presenza in appello delle parti non reintroduce automaticamente domande già respinte.
Richiamato sul tema dell'impugnazione incidentale; la Corte ammette l'impugnazione incidentale condizionata quando l'interesse sorge dalla successiva impugnazione altrui.
"Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa"
L'impugnazione incidentale è tempestiva se l'interesse nasce dall'altrui impugnazione; non è tardiva solo perché proposta dopo il decorso del termine ordinario di impugnazione rispetto alla sentenza di primo grado.
Richiamato come norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che non è consentito veicolare sotto la violazione di legge una richiesta di riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non consente una nuova valutazione delle prove o un sindacato sull'adeguatezza della motivazione se il fatto è stato esaminato.
La doglianza è manifestamente infondata e dunque inammissibile quando si risolve in una critica al merito già scrutinato dalla Corte di appello.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il criterio di imputazione dipende dalla disponibilità giuridica e materiale della cosa: in locazione, il proprietario può conservare la custodia delle strutture murarie e degli impianti inglobati, mentre per accessori e componenti nella disponibilità del conduttore la custodia può trasferirsi su quest'ultimo.
- Per escludere o affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre una ricostruzione causale del rapporto tra cosa ed evento; in cassazione non è consentito ottenere una nuova ponderazione delle concause o una diversa lettura della CTU sotto la veste della violazione di legge.
- L'omessa pronuncia ricorre solo se il capo o la domanda siano stati validamente devoluti al giudice di appello; se il gravame investe soltanto il quantum o questioni consequenziali, l'an debeatur e i capi autonomi non specificamente censurati restano coperti da giudicato interno.
- La mera vocatio in ius di tutte le parti del primo grado in appello non comporta la riproposizione automatica di tutte le domande già formulate: serve un motivo di impugnazione specifico o una riproposizione espressa nei limiti consentiti dal sistema.
- L'impugnazione incidentale condizionata è tempestiva quando l'interesse a proporla nasce solo dall'altrui impugnazione e deve essere proposta nella prima udienza successiva alla nuova insorgenza dell'interesse.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi tipizzate; non basta contestare il peso attribuito dal giudice alle prove ritualmente acquisite, perché tale censura attiene al merito e non alla violazione di legge.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è ammessa una critica alla motivazione che, in realtà, miri a una diversa valutazione del materiale probatorio o a un nuovo giudizio di fatto.
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