Cassazione Penale, Ordinanza n. 09289/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso denunciando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. In sostanza sosteneva che la recidiva non fosse stata esclusa o correttamente valutata ai fini della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che la Corte di appello aveva correttamente applicato i principi di legittimità in tema di recidiva, avendo svolto una valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e avendo valorizzato la ricaduta nel reato quale indice di intensa e accresciuta pericolosità sociale, capacità criminale e inefficacia della precedente risposta punitiva. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
deve essere utilizzato per la valutazione in concreto della recidiva, considerando il rapporto tra il fatto contestato e i precedenti penali e la loro effettiva attitudine a indicare una perdurante inclinazione al delitto
circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale
la sua applicazione o disapplicazione richiede una motivazione concreta; non può essere esclusa solo in base alla gravità del fatto o al tempo trascorso
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa
Massime di principio
- La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del fatto o sul mero arco temporale intercorrente tra i reati, ma richiede un apprezzamento concreto del nesso tra precedente condotta e reato sub iudice.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare se i precedenti penali, anche specifici, siano sintomatici di una perdurante inclinazione a delinquere e abbiano inciso come fattore criminogeno nella commissione del fatto oggetto di giudizio.
- La conferma della recidiva può essere sorretta dalla ricaduta nel reato, quando essa sia valorizzata come indice di maggiore pericolosità sociale, accresciuta capacità criminale e inefficacia della precedente risposta sanzionatoria.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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