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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09289/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso denunciando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. In sostanza sosteneva che la recidiva non fosse stata esclusa o correttamente valutata ai fini della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che la Corte di appello aveva correttamente applicato i principi di legittimità in tema di recidiva, avendo svolto una valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e avendo valorizzato la ricaduta nel reato quale indice di intensa e accresciuta pericolosità sociale, capacità criminale e inefficacia della precedente risposta punitiva. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    deve essere utilizzato per la valutazione in concreto della recidiva, considerando il rapporto tra il fatto contestato e i precedenti penali e la loro effettiva attitudine a indicare una perdurante inclinazione al delitto

  • circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale

    la sua applicazione o disapplicazione richiede una motivazione concreta; non può essere esclusa solo in base alla gravità del fatto o al tempo trascorso

  • Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa

Massime di principio

  • La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del fatto o sul mero arco temporale intercorrente tra i reati, ma richiede un apprezzamento concreto del nesso tra precedente condotta e reato sub iudice.
  • Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare se i precedenti penali, anche specifici, siano sintomatici di una perdurante inclinazione a delinquere e abbiano inciso come fattore criminogeno nella commissione del fatto oggetto di giudizio.
  • La conferma della recidiva può essere sorretta dalla ricaduta nel reato, quando essa sia valorizzata come indice di maggiore pericolosità sociale, accresciuta capacità criminale e inefficacia della precedente risposta sanzionatoria.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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