Cassazione Civile, Ordinanza n. 29041/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banche)
La controversia
Gli istanti hanno promosso procedimento ex art. 287 c.p.c. per chiedere la correzione materiale, o in subordine la revoca, dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per ne bis in idem e aveva dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Sostenevano che non vi fossero due ricorsi identici contro lo stesso provvedimento, ma un unico ricorso trasmesso sia in forma cartacea sia in forma telematica, essendo quest'ultimo una mera scansione del primo; l'errore sarebbe dipeso dalla cancelleria, che aveva iscritto il medesimo ricorso con due numeri di ruolo diversi. Chiedevano quindi la correzione della parte dell'ordinanza relativa al contributo unificato aggiuntivo, assumendo che il difetto percettivo non fosse stato considerato dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso per correzione/revoca. Ha affermato che il rimedio ex art. 287 c.p.c. è utilizzabile solo per eliminare un errore materiale, cioè una divergenza tra la volontà del giudice e la sua espressione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Nel caso concreto, l'accoglimento dell'istanza avrebbe comportato una modifica della decisione già resa, e quindi una trasformazione non consentita mediante correzione materiale. È stata inoltre esclusa la revoca dell'ordinanza, giudicata correttamente adottata. Non sono state liquidate spese per la natura amministrativa del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione è esperibile solo per rimediare a un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica del provvedimento, senza alterarne il contenuto sostanziale.
contributo unificato
È stato richiamato il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. è ammissibile solo quando l'errore sia percepibile dal testo del provvedimento e la rettifica non implichi una rivalutazione o modifica del decisum.
- Non è possibile utilizzare il rimedio della correzione materiale per ottenere un risultato che incida sul contenuto concettuale o sostanziale della decisione impugnata.
- Il procedimento di correzione ha natura amministrativa; perciò non vi è luogo a statuizioni sulle spese, non essendo individuabili parte vittoriosa e soccombente.
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