Sentenza n. 15372/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G01096 del 4/02/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 17/02/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00647 del 25/01/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 17 del 22/02/2022, recante la produzione riconoscibile per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza ospedaliera; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00493 del 21/01/2022, non pubblicata, richiamata nella determinazione n. n. G01096/2022, recante la produzione riconoscibile per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00083 del 10/01/2022, pubblicata sul supplemento n. 1 al B.U.R.L. n. 29 del 5/04/2022, recante la definizione a consuntivo del livello di finanziamento per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - ove necessario, delle (non conosciute) note prot. n. 969213 del 24 novembre 2021, prot. 973731 del 25 novembre 2021 e prot. n. 1066662 del 22 dicembre 2021, con le quali l'Area regionale Sistemi Informativi/ICT ha trasmesso all'Area Remunerazione i dati di attività 2020 riferiti agli accessi al P.S. e alle giornate di degenza in terapia intensiva, sulla base dei quali si è proceduto alla definizione a consuntivo del finanziamento dei maggiori costi per le attività di PS e UTIC; - ove necessario, della nota prot. n. 989322 del 30/11/2021, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per la definizione a consuntivo del livello di finanziamento per l'anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - ove necessario, della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14302 del 27/11/2020, recante la definizione dei livelli di finanziamento per l'anno 2020 e dei relativi acconti per le funzioni assistenziali-ospedaliere di ciascuna struttura ospedaliera; - ove necessario, della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G15345 del 15/12/2020, non pubblicata, richiamata nella determina n. G00083/2022, recante la definizione dei livelli di finanziamento per l'anno 2020 per alcune strutture private accreditate; - ove necessario, della Deliberazione di Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 769, recante una rettifica della DGR 689/2020 relativamente al livello massimo di finanziamento dei maggiori costi connessi alle funzioni assistenziali per l'anno 2020; - ove necessario, della Deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre 2020, n. 689, recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'annualità 2020; - del Decreto del Commissario ad acta 10 dicembre 2019, n. 498, recante il nuovo criterio di remunerazione a “valore standard medio” delle funzioni assistenziali di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché il livello massimo di finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere per l'anno 2019; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati, compresi i seguenti atti già censurati con i ricorsi r.g.n. 4058/2020, 1648/2021 e 9036/2021 e riguardanti il livello di finanziamento per l'anno 2019 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, la remunerazione per l'anno 2019 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in favore degli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero, nonché il mancato ristoro per l'anno 2020 dei costi sostenuti per il servizio di pronto soccorso a fronte della flessione degli accessi legata all'insorgenza della pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Casa di Cura S. Anna – Policlinico Città di Pomezia S.p.A. il 4/7/2022: per l’annullamento - delle determinazioni di cui alla nota della ASL Roma 6 prot. n. 30340 del 27/04/2022 recante la comunicazione del saldo dovuto dalla ricorrente quale differenza tra il valore del finanziamento massimo riconosciuto e l'importo liquidato per l'anno 2020, con contestuale richiesta di emissione di nota di credito pari a € 238.796,00; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Casa di Cura S. Anna – Policlinico Città di Pomezia S.p.A. il 13/12/2022: per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti: - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14374 del 21/10/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 91 del 3/11/2022, di rettifica parziale della determinazione n. G01096 del 4/02/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G15141 del 4/11/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 95 del 17/11/2022, di rettifica e integrazione della determinazione n. G00647 del 25/01/2022, recante la produzione riconoscibile per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza ospedaliera; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G08567 del 1/07/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 82 del 4/10/2022, di rettifica dell'allegato 2B alla determinazione n. G00083 del 10/01/2022, recante la definizione a consuntivo del livello di finanziamento per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per le funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale a quelli impugnati con il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, notificata alle parti intimate, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata quindi decisa nel merito alcuna censura relativa ai criteri di finanziamento, alla produzione riconoscibile, ai saldi o alla richiesta di nota di credito. Le spese di lite sono state integralmente compensate fra tutte le parti.
Atto impugnato: Determinazioni regionali sul finanziamento, sulla produzione riconoscibile e sui saldi per l’anno 2020 delle funzioni di pronto soccorso e terapia intensiva e delle prestazioni ambulatoriali connesse, nonché richiesta della ASL di emissione di una nota di credito di € 238.796,00
Esito
La controversia
La casa di cura privata accreditata aveva impugnato le determinazioni della Regione Lazio che definivano, per il 2020, i livelli e i saldi di finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e la produzione riconoscibile, oltre agli atti presupposti e alle successive rettifiche. Con motivi aggiunti aveva contestato anche la comunicazione della ASL Roma 6 del saldo e la richiesta di emettere una nota di credito pari a € 238.796,00. Il testo non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti: la ricorrente ha infine rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti, dichiarando sopravvenuto il difetto d’interesse alla loro trattazione.
Norme richiamate
Considerato che, in vista dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, regolarmente notificata alle parti intimate, essendo sopravvenuto il difetto d’interesse alla relativa trattazione; Ritenuto che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio;
La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata, ha determinato la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Testo integrale
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