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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31231/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della decisione del G.u.p. resa all'esito di giudizio abbreviato condizionato a perizia psichiatrica, aveva ridotto la pena a due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti aggravati e lesioni aggravate commessi in danno della madre e del fratello dell'imputato, confermando la libertà vigilata per due anni con obbligo di permanenza presso una struttura a doppia diagnosi e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Il ricorrente ha proposto undici motivi: ha contestato, anzitutto, la configurabilità del reato di maltrattamenti per difetto di convivenza e per asserita cessazione dei vincoli solidaristici familiari; ha negato l'elemento soggettivo e l'abitualità delle condotte, sostenendo che si trattasse di conflitti familiari episodici e reciproci, anche influenzati dall'alcolismo e dal disturbo psichico; ha censurato la ricostruzione del singolo episodio del 15 gennaio 2025, sostenendo l'accidentalità del ferimento del fratello; ha chiesto la derubricazione dei fatti in minaccia e ingiuria; ha escluso la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa in capo alla madre malata; ha negato il dolo nelle lesioni e l'aggravante legata all'uso di arma; ha contestato l'applicazione delle aggravanti correlate al contesto dei maltrattamenti e all'uso di coltelli; ha infine censurato il diniego delle attenuanti generiche e la durata della misura di sicurezza, ritenendo insufficiente la prognosi di pericolosità sociale e la misura eccessivamente lunga.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate o inammissibili le doglianze. Ha affermato che, nei rapporti tra familiari, il delitto di maltrattamenti è configurabile anche in assenza di convivenza, salvo il caso di definitiva interruzione di ogni rapporto solidaristico; nel caso concreto, dalle sentenze di merito emergeva invece una stabile inserzione dell'imputato nel contesto familiare, con reciproca assistenza e non disgregazione del nucleo. Ha escluso che il dolo richieda un programma criminoso specifico, essendo sufficiente la consapevolezza di persistere in una attività vessatoria. Ha giudicato generiche e assertive le censure di travisamento della prova, ricordando che in presenza di doppia conforme non è consentita una diversa rilettura del compendio istruttorio. Ha ritenuto corretta la configurazione della minorata difesa della madre, ancorata alla patologia oncologica e alla conseguente vulnerabilità concreta; ha ritenuto infondate le contestazioni sull'elemento soggettivo delle lesioni e sull'uso di coltelli come strumenti atti ad offendere rilevanti ai fini dell'aggravante. Ha inoltre considerato adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla durata della libertà vigilata, valorizzando la persistente pericolosità sociale accertata in perizia e la natura bifasica del giudizio sulla misura di sicurezza. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'imputato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    Il delitto di maltrattamenti nei rapporti familiari è configurabile anche senza convivenza, salvo che vi sia stata definitiva cessazione di ogni vincolo di solidarietà e affidamento; la condotta può essere integrata da pluralità di atti vessatori anche in arco temporale limitato.

  • art. 192 c.p.p.

    Le censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità; il travisamento va specificamente individuato e non può consistere in una mera alternativa ricostruzione dei fatti.

  • art. 577, comma 2, c.p.

    L'aggravante richiamata è stata applicata in relazione ai fatti commessi in occasione di maltrattamenti e nei confronti del fratello, senza necessità di una stabile convivenza o di una relazione affettiva.

  • art. 576, comma 5, c.p.

    È stata confermata come aggravante correlata ai fatti di lesioni commessi in occasione dei maltrattamenti.

  • art. 585, comma 2, n. 2, c.p.

    L'uso di coltelli da cucina è stato ritenuto idoneo a integrare l'aggravante relativa all'uso di arma; la minima entità della lesione incide semmai sul danno, non sulla configurabilità dell'aggravante.

  • art. 61, comma 1, n. 5, c.p.

    La minorata difesa richiede una concreta situazione di vulnerabilità della persona offesa, ricavabile nel caso di specie dalla patologia oncologica e dalla ridotta capacità reattiva della madre.

  • art. 582 c.p.

    La lesione è stata ricondotta a una condotta volontaria dell'imputato nel corso di una colluttazione armata, escludendo la tesi dell'accidentalità.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi di segno favorevole e con la gravità complessiva dei fatti; non è necessario confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.

  • artt. 203 e 208 c.p.

    La misura di sicurezza presuppone la persistente pericolosità sociale e segue un meccanismo bifasico, con accertamento concreto del permanere della pericolosità al momento dell'applicazione.

  • art. 228 c.p.

    La durata della misura di sicurezza e la sua applicazione si inseriscono nel sistema di verifica concreta della pericolosità sociale.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate secondo il meccanismo previsto dalla norma, con pagamento in favore dello Stato.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione separata delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È richiamata l'esigenza di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, la convivenza non è condizione indispensabile quando il rapporto sia tra familiari consanguinei: il reato resta configurabile anche dopo la cessazione della coabitazione, purché permangano vincoli di solidarietà e affidamento; solo la definitiva disgregazione del nucleo e l'azzeramento dei rapporti può escludere la fattispecie.
  • Ai fini della configurabilità dei maltrattamenti, non occorre un programma criminoso iniziale: basta la consapevolezza di perseverare in una serie di condotte vessatorie già in atto, idonee a ledere la personalità della vittima.
  • La reciprocità di attriti, rimbrotti o conflitti familiari non esclude il reato quando le condotte dell'agente, valutate complessivamente, assumano carattere abitualmente prevaricatorio e creino un regime di vita umiliante e insostenibile.
  • Il reato di maltrattamenti è un reato abituale che può essere integrato anche da una pluralità di condotte in un arco temporale non lungo; non è richiesta una durata minima della sequenza vessatoria, ma la ripetizione degli atti.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto sotto forma di travisamento della prova se non si individuano in modo specifico gli atti processuali asseritamente fraintesi; in presenza di doppia conforme il sindacato della Cassazione è ulteriormente ristretto.
  • La minorata difesa richiede una vulnerabilità concreta e non meramente astratta della persona offesa, dovendo risultare che l'agente abbia effettivamente approfittato di condizioni di tempo, luogo o persona che abbiano ridotto la capacità di difesa della vittima.
  • Per l'aggravante dell'uso di arma nelle lesioni, sono rilevanti gli strumenti effettivamente atti ad offendere e vietati nel porto senza giustificato motivo; la limitata gravità del trauma prodotto incide sulla valutazione del danno, non sulla qualificazione dell'arma.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui elementi negativi prevalenti e dia conto della gravità complessiva del fatto e dei precedenti, senza dover esaminare singolarmente ogni circostanza allegata dalla difesa.
  • La misura di sicurezza personale richiede una prognosi attuale di pericolosità sociale e si colloca in un sistema bifasico in cui il permanere della pericolosità deve essere accertato concretamente al momento dell'applicazione; contestarne solo la durata, senza aggredire l'an, è censura priva di decisività.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiLesioniImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiDelitti contro la famigliaDelitti contro la personaProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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