Cassazione Penale, Sentenza n. 51414/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 5/05/2023 che aveva disposto la formazione di un nuovo provvedimento di cumulo comprendente anche la pena inflitta con la sentenza d'appello del 4/04/2022. Il motivo unico era l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., per incompetenza funzionale: si è dedotto che l'ultima sentenza irrevocabile era quella del Tribunale di Foggia del 20/12/2017 (riformata solo in punto di pene accessorie dall'appello del 4/04/2022), per cui la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spettava al Tribunale di Foggia e non alla Corte di appello di Bari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., la competenza del giudice dell'esecuzione si determina sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima. Avendo la Corte di appello modificato soltanto le pene accessorie e non operato una rielaborazione sostanziale della pena, è stata riconosciuta la competenza del Tribunale di Foggia. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Foggia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
La competenza del giudice dell'esecuzione, nel caso di piu' sentenze di condanna, deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il giudice dell'esecuzione è determinato dalla ultima sentenza irrevocabile; pertanto, se l'ultima sentenza di merito non ha rielaborato sostanzialmente la pena, resta competente il giudice che ha emesso la precedente sentenza irrevocabile
Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 40888 del 6/10/2015, Tarasco; Sez. 1, n. 37300 del 2/07/2021)
Distinzione tra modificazioni sostanziali della pena da parte del giudice d'appello e riforme non sostanziali come le sole pene accessorie
Se la corte d'appello rielabora sostanzialmente la pena (es. riconoscimento di attenuanti, esclusione di aggravanti, diversa comparazione o applicazione della continuazione) la competenza sull'incidente di esecuzione spetta al giudice d'appello; se invece la riforma riguarda aspetti non sostanziali, come le sole pene accessorie, la competenza rimane al giudice di primo grado
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione si determina sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima: verificare quale sia l'atto diventato definitivo
- Distinguere sempre tra riforme sostanziali della pena operata in sede d'appello (che spostano la competenza all'appello) e riforme limitate a profili non sostanziali, come le sole pene accessorie (che mantengono la competenza al giudice di primo grado)
- Per le istanze di cumulo o rideterminazione delle pene occorre consultare il casellario giudiziale e il testo integrale delle sentenze per accertare la natura delle modifiche intervenute e stabilire correttamente la competenza funzionale
- Se la corte incompetente ha già adottato provvedimenti, la parte interessata (o il pubblico ministero) può proporre ricorso per cassazione per incompetenza funzionale; la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e trasmettere gli atti al giudice competente
- In caso di dubbi sull'effettiva portata della riforma operata in appello, è utile estrarre e confrontare le motivazioni delle sentenze per valutare se la modifica sia sostanziale o meramente formale/accessoria
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