Cassazione Penale, Sentenza n. 22311/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Lecce del 12/02/2002, passata in giudicato il 12/03/2003, con cui Bruno era stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario premeditato in danno di Romolo Guerriero. Le ragioni addotte dalla difesa erano: 1) richiamo alla cosiddetta "revisione europea" in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.113/2011, lamentando violazione del diritto a un equo processo (art. 6 CEDU) per non aver rinnovato l'istruttoria orale quando la Corte d'appello aveva ribaltato il proscioglimento di primo grado; 2) produzione di elementi di novità relativi a dichiarazioni mendaci rese da più collaboratori di giustizia (in particolare Maurizio Cagnazzo, Benedetto Stano, Massimo D'Amico) che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca di tali collaboratori anche con riferimento al processo per l'omicidio Guerriero. La difesa sosteneva che alcune dichiarazioni che imputavano a Bruno altri delitti sarebbero state smentite da prove documentali (es. stato di detenzione), con ricadute sulla valutazione della credibilità dei collaboratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il ricorso era generico e ometteva un adeguato confronto argomentativo con il provvedimento impugnato; le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dell'attendibilità delle fonti dichiarative, valutazione riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di revisione salvo la presenza di prove nuove e decisive; non sussisteva il requisito della novità richiesto dall'art. 630 c.p.p., trattandosi di elementi già noti e già vagliati nei precedenti gradi o comunque non idonei a far riaprire il dibattimento; la cosiddetta "revisione europea" non poteva operare perché non vi era una sentenza favorevole della Corte EDU che incidesse sulla stessa vicenda o una sentenza pilota applicabile. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'istituto della revisione per nuove prove; la Corte ha ritenuto che le prove richiamate non fossero "nuove" ai sensi della norma e quindi non idonee a legittimare la revisione.
art. 634, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella motivazione relativa ai presupposti di ammissibilità della revisione; la Corte ha ritenuto non soddisfatti i requisiti formali e sostanziali per l'ammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme sulle censure formulate in cassazione: la Corte ha rilevato inosservanza o errata applicazione del diritto e carenza motivazionale, qualificando il ricorso come generico e volto a rivalutare il merito, motivo di inammissibilità.
art. 6 CEDU, par. 1 e 3, lett. d)
Richiamato dalla difesa per il principio dell'equo processo; la Corte ha spiegato che la presunta violazione non è stata dimostrata in termini tali da giustificare la revisione, specie in assenza di pronuncia favorevole della Corte EDU sulla stessa vicenda.
sentenza Corte Costituzionale n. 113 del 2011
La difesa invocava la cosiddetta "revisione europea" derivante dall'additività della Corte Costituzionale; la Corte di Cassazione ha precisato che tale rimedio richiede l'esistenza di una sentenza della Corte EDU favorevole o di un effetto 'pilota' e non può essere invocato in assenza di esito favorevole della Corte EDU sulla medesima vicenda.
art. 46 Convenzione EDU
Richiamato in relazione al vincolo di conformazione alle sentenze della Corte EDU; la Corte ha osservato che l'obbligo di conformazione sussiste solo quando la sentenza della Corte EDU riguarda la stessa vicenda o costituisce una pronuncia pilot.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata nella fase di esposizione dei motivi ai fini della motivazione sintetica prevista per la cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso carente sotto il profilo argomentativo.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. richiede prove effettivamente nuove, sopravvenute o scoperte dopo il processo, non semplici rielaborazioni o richieste di diversa valutazione delle prove già acquisite.
- La credibilità dei collaboratori di giustizia, una volta valutata positivamente dai giudici di merito, non può essere riconsiderata in sede di revisione salvo emergenza di prove esterne e nuove che mettano in discussione la reale esistenza di fatti storici accertati.
- La cosiddetta 'revisione europea' è esperibile soltanto se esiste una pronuncia favorevole della Corte EDU che colpisca direttamente la vicenda giudiziaria o una sentenza pilot che attesti disfunzioni sistemiche; l'assenza di una sentenza della Corte EDU favorevole rende inammissibile tale strada.
- Non è ammesso utilizzare la revisione per ottenere un "terzo giudizio" nel merito: le questioni di valutazione probatoria o di discrezionalità dei giudici di merito si impugnano con i mezzi ordinari, non con la revisione.
- Un ricorso generico, privo di un confronto argomentativo puntuale con il provvedimento impugnato o volto a rinnovare la valutazione delle prove, sarà dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22093/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22094/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22095/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22096/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22098/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22102/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →