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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13191/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia trae origine da un volo Venezia-Lamezia Terme ritardato, per il quale un passeggero aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di euro 250,00 ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004. Il vettore aereo aveva proposto opposizione al decreto, respinta dal Giudice di Pace. In appello, il Tribunale aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo valida una clausola delle condizioni generali di trasporto che devolveva la giurisdizione ai tribunali irlandesi, e aveva revocato il decreto ingiuntivo. Il passeggero ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con il primo ha dedotto la violazione della disciplina sulle clausole abusive del consumatore, sostenendo che la clausola di deroga della giurisdizione fosse vessatoria; con il secondo ha contestato l’applicazione del Regolamento Bruxelles I bis in luogo della Convenzione di Montreal; con il terzo ha lamentato la violazione di una disposizione del Regolamento n. 1215/2012 sulla competenza nei contratti di trasporto; con il quarto ha denunciato omesso esame dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, nei termini indicati in motivazione, ritenendo che la clausola attributiva di competenza esclusiva ai giudici irlandesi debba essere scrutinata alla luce della direttiva 93/13 e possa essere abusiva se non oggetto di negoziazione individuale e idonea a determinare un significativo squilibrio a danno del consumatore. Ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Venezia in diversa composizione, perché riesamini la questione applicando il principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 Dir. 93/13/CEE

    Una clausola non negoziata individualmente è abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; tale controllo si estende anche alle clausole attributive di giurisdizione.

  • art. 1, § 1, Dir. 93/13/CEE

    La direttiva si applica alle clausole inserite nei contratti tra professionista e consumatore non oggetto di negoziato individuale.

  • art. 6, § 1, Dir. 93/13/CEE

    Il giudice nazionale deve escludere l'applicazione della clausola abusiva affinché non produca effetti vincolanti.

  • art. 7, punto 1, lett. b), Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Nel caso di voli diretti, sia il luogo di partenza sia quello di arrivo costituiscono luoghi di prestazione principale dei servizi di trasporto aereo, consentendo al passeggero la scelta del foro.

  • art. 25, § 1, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    La validità della clausola attributiva di competenza deve essere verificata nel rispetto delle forme richieste per l'accordo di scelta del foro.

  • art. 29 Convenzione di Montreal

    È richiamata dal ricorrente come fonte di disciplina del trasporto aereo internazionale, in alternativa al Regolamento Bruxelles I bis, ma il motivo è assorbito e la Corte non si pronuncia nel merito.

  • art. 71, comma 2, lett. a), Regolamento (UE) n. 1215/2012

    È richiamato nel terzo motivo di ricorso, ma il motivo è assorbito e non riceve una decisione autonoma.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nei contratti tra professionista e consumatore, una clausola di scelta del foro che attribuisca competenza esclusiva al giudice del luogo della sede del professionista può essere abusiva se non negoziata individualmente e se crea un significativo squilibrio a danno del consumatore.
  • La valutazione della validità di una clausola attributiva di giurisdizione in un contratto di trasporto aereo stipulato con un consumatore deve essere compiuta alla luce della disciplina unionale di protezione dei consumatori, con conseguente disapplicazione della clausola abusiva.
  • Nei voli diretti, ai fini del regolamento sulla competenza giurisdizionale, sia il luogo di partenza sia quello di arrivo sono fori competenti per le azioni di compensazione promosse dal passeggero.
  • L'accertamento dell'eventuale abusività della clausola di foro compete al giudice del rinvio, che deve trarne le conseguenze eliminandone l'efficacia vincolante.
  • Se il primo motivo di ricorso è fondato e investe la base decisoria della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleClausole vessatorieRicorso per cassazione
RamiInternazionale privatoConsumatoriProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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