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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20370/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da più giudizi promossi da lavoratori contro la stessa società datrice di lavoro, aventi ad oggetto questioni identiche o molto simili e trattati congiuntamente sul piano organizzativo, ma rimasti formalmente distinti e non riuniti. Nei gradi di merito il Tribunale aveva compensato le spese richiamando la serialità delle cause e la circostanza che altre spese erano state liquidate in un diverso giudizio; la Corte d'appello ha confermato tale regolazione, ritenendo che la serialità e l'identità delle questioni, diverse solo per importi e nominativi dei lavoratori, integrassero ragioni sufficienti per compensare le spese e per liquidare un compenso unico, nonostante l'assenza di formale riunione dei processi. Il ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi: con i primi due ha denunciato la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., 91 e 92 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c., sostenendo che la serialità, in assenza di riunione, non può integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 e dei criteri interpretativi delle preleggi, assumendo che la liquidazione di un compenso unico è ammessa solo nei giudizi riuniti e non è applicabile analogicamente ai procedimenti separati. Con il terzo e il quarto motivo ha contestato, rispettivamente, l'assorbimento di questioni sulla quantificazione delle spese di primo grado e la compensazione delle spese del grado di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha affermato che, quando l'avvocato assiste più parti in distinti giudizi non riuniti, gli onorari vanno liquidati separatamente; la liquidazione unitaria richiede l'unicità del processo o la successiva riunione dei procedimenti. La mera serialità delle cause, o il fatto che in altro giudizio la parte datrice sia già stata condannata alle spese, non costituiscono di per sé gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al principio di soccombenza. Ha anche precisato che la scelta di promuovere azioni distinte non può essere valorizzata come una sorta di abuso del diritto difensivo o processuale tale da giustificare la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la regolazione delle spese di lite alla luce dei principi affermati, verificando se ricorrano effettivamente gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro di legittimità della disciplina delle spese, in relazione al divieto di disparità ingiustificate nella regolazione processuale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della tutela effettiva del diritto di difesa e della critica alla compensazione delle spese in assenza dei presupposti di legge.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del giusto processo e della necessità di una motivazione adeguata sulla compensazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma generale sulla soccombenza quale criterio di attribuzione delle spese di lite, derogabile solo nei casi previsti.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; la clausola va specificata dal giudice di merito e non può essere estesa oltre i limiti del testo normativo.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle spese e alla loro liquidazione.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    Consente la liquidazione di un unico compenso in presenza di più soggetti con la stessa posizione processuale o di un solo soggetto contro più soggetti, presupponendo l'unicità della causa o la riunione dei procedimenti; non è applicabile ai giudizi rimasti distinti.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per escludere un'interpretazione analogica estensiva dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato per il divieto di analogia in materia eccezionale, con riferimento alla disciplina della liquidazione unitaria dei compensi.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non centrale nella ratio decidendi finale.

Massime di principio

  • Nei giudizi civili non riuniti, anche se aventi identico oggetto o questioni di fatto e di diritto sovrapponibili, gli onorari del difensore devono essere liquidati separatamente per ciascun procedimento.
  • La liquidazione di un compenso unico maggiorato presuppone l'unicità del processo oppure la formale riunione di più cause separatamente introdotte; la mera trattazione congiunta in fatto non basta.
  • La serialità delle controversie non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese in deroga al principio di soccombenza.
  • La circostanza che in un diverso giudizio la parte soccombente sia già stata condannata alle spese non legittima automaticamente la compensazione delle spese in altri giudizi distinti aventi il medesimo oggetto.
  • La scelta del creditore o del lavoratore di promuovere più azioni separate non può essere valorizzata come abuso del diritto processuale al fine di sottrarre la parte soccombente alla regola della rifusione delle spese.
  • L'art. 92 c.p.c. contiene una clausola generale, ma la sua applicazione richiede la puntuale individuazione, da parte del giudice di merito, di circostanze realmente gravi ed eccezionali, sindacabili in cassazione come norme giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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