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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32717/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rebecchi, nella qualità di legale rappresentante della RE MARKET s.r.l., era stato condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate relative agli emolumenti 2015 (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000). In Cassazione ha dedotto: (i) che l'ammissione della società al concordato preventivo (domanda del 28/06/2016, omologazione 22/05/2017) intervenuta prima della definizione delle partite doveva integrare causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p.; (ii) che, essendo le somme poi versate, doveva essere revocata la confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000; (iii) con motivi nuovi, ha invocato la sentenza Corte cost. n. 175/2022 per sostenere che rilevino solo le ritenute certificate e non le mere dichiarazioni dell'Amministrazione finanziaria. La difesa ha altresì sostenuto che il pagamento è avvenuto per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato (compensazione IVA autorizzata dal commissario giudiziale e visto di conformità), idonee a escludere l'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 51 c.p. perché i provvedimenti che avrebbero giustificato il mancato pagamento sono intervenuti dopo la scadenza dell'obbligo tributario, e quindi successivi alla consumazione del reato (richiamata giurisprudenza consolidata). Sul tema della confisca la Corte ha escluso l'esame favorevole per carenza di autosufficienza della documentazione prodotta: gli atti richiamati non erano stati allegati in modo completo, per cui non era possibile verificare la avvenuta estinzione del credito e disporre la revoca della confisca; eventuali verifiche potranno essere fatte in sede esecutiva. Quanto alla sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, la Cassazione ha ritenuto che non incidesse sul caso concreto, posto che l'accusa riguardava le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti e il riferimento ai CUD in appello atteneva al computo degli importi, non alla diversa fattispecie normativa evocata dalla difesa. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che sanziona l'omesso versamento delle ritenute certificate; la Corte ha confermato che la fattispecie contestata riguarda le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

  • art. 51 cod. pen.

    La causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. può operare solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere (es. ammissione al concordato preventivo o provvedimento che vieti il pagamento di crediti anteriori) siano intervenuti prima della scadenza dell'obbligo tributario; provvedimenti successivi alla scadenza non liberano dalla responsabilità penale.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La difesa ha invocato la revoca della confisca in ragione dell'avvenuto pagamento; la Corte ha ritenuto però che, per disporre la revoca, fosse necessaria documentazione completa comprovante l'estinzione del credito, documentazione che nel fascicolo risultava incompleta, impedendo così la verifica.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 175 del 2022

    La difesa ha sostenuto che l'intervento della Consulta avrebbe ristretto l'ambito di applicazione della norma incriminatrice alle sole ritenute certificate. La Corte di Cassazione ha ritenuto la questione irrilevante per il caso concreto poiché l'accusa era basata sulle ritenute certificate e il richiamo ai CUD riguardava solo il computo degli importi.

Massime di principio

  • La presentazione o omologazione di una procedura concorsuale (concordato) può costituire causa di giustificazione per l'omesso versamento solo se il provvedimento impeditivo è intervenuto prima della scadenza dell'obbligo tributario; provvedimenti successivi non esonerano dalla responsabilità penale.
  • Il semplice pagamento successivo all'adempimento non elimina automaticamente la responsabilità penale né impone la revoca della confisca: è necessario documentare compiutamente l'estinzione del debito e produrre le relative quietanze in modo autosufficiente nel processo.
  • Se si invoca una modifica normativa o costituzionale intervenuta successivamente, occorre valutare la sua rilevanza concreta: quando l'imputazione riguarda elementi (es. ritenute certificate) che restano odierni rispetto alla pronuncia, la modifica può essere ininfluente.
  • In sede di impugnazione è essenziale produrre documentazione completa e autosufficiente (quietanze, atti di pagamento, provvedimenti dell'autorità concorsuale) per ottenere valutazioni favorevoli su questioni patrimoniali o di revoca della confisca.
  • La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel richiedere attenzione al criterio temporale (data di provvedimento rispetto alla scadenza dell'obbligo) quando si invocano scriminanti o cause di giustificazione rispetto ad obblighi tributari.

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