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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25734/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di rimborso dei contributi soggettivi versati alla Cassa da un dottore commercialista poi deceduto senza aver maturato il diritto a pensione. Gli eredi hanno chiesto la restituzione dei contributi, sostenendo che, al momento della domanda di rimborso, non esistesse più alcun avente diritto alla pensione indiretta, poiché la sola potenziale beneficiaria era la coniuge superstite, deceduta prima di presentare domanda di pensione indiretta. La Cassa ha resistito alla pretesa, affermando che la mera esistenza, al momento della morte dell'iscritto, di un potenziale titolare di pensione indiretta precludeva il rimborso agli eredi. Con il ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 21 L. n. 21/1986 e delle norme regolamentari interne, sostenendo che il diritto alla restituzione sarebbe escluso finché esista un potenziale avente diritto alla pensione indiretta, anche se questi non abbia presentato domanda e sia poi deceduto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 21 L. n. 21/1986, insieme agli artt. 4 e 14 dei regolamenti della Cassa, nel senso che i requisiti per il rimborso sono solo due: qualità di eredi dell'iscritto che non ha maturato il diritto a pensione e mancanza, in capo agli eredi, del diritto alla pensione indiretta. Ha escluso che la norma colleghi il rimborso all'esistenza, al momento della morte dell'iscritto, di un potenziale beneficiario di pensione indiretta. Poiché alla data della domanda di rimborso nessuno dei chiamati aveva diritto alla pensione indiretta, il rimborso spettava. Il ricorso è stato quindi rigettato e la Cassa è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 21 L. n. 21/1986

    "Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati... Il rimborso ... spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione diretta"

    La disposizione individua come requisiti del rimborso, per gli eredi, la qualità di eredi dell'iscritto privo del diritto a pensione e l'assenza, in capo agli eredi, del diritto alla pensione diretta; non richiede che al momento della morte dell'iscritto sia esistente un potenziale titolare di pensione indiretta.

  • art. 4 Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    "La restituzione ... spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia raggiunto il diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta"

    La norma regolamentare conferma la clausola di chiusura a favore degli eredi che non abbiano titolo alla pensione indiretta, senza introdurre un requisito ulteriore legato alla permanenza in vita di un potenziale beneficiario al momento del decesso dell'iscritto.

  • art. 14 Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della Cassa

    "Il rimborso ... spetta anche agli eredi che non abbiano diritto a pensione indiretta, in caso di decesso del defunto intervenuto prima di aver maturato il diritto a pensione"

    La Corte legge la norma come confermativa del diritto degli eredi residui alla restituzione dei contributi quando il defunto sia morto prima di maturare il diritto a pensione e gli eredi non abbiano diritto alla pensione indiretta.

  • art. 7 L. n. 21/1986

    richiamato come disciplina delle "Pensioni di reversibilità e indirette"

    La pensione indiretta presuppone la relativa domanda dell'avente diritto; la mancata domanda da parte del potenziale beneficiario non può pregiudicare il rimborso agli eredi quando, al momento della domanda di restituzione, nessuno abbia titolo alla pensione.

  • art. 1 L. n. 21/1986

    "tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto"

    Il diritto alla pensione indiretta richiede la proposizione della domanda; l'assenza di domanda impedisce la nascita del concreto titolo alla prestazione pensionistica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini del rimborso dei contributi versati a una cassa previdenziale, la norma va interpretata secondo il suo dato letterale: il diritto degli eredi sorge quando l'iscritto è morto senza maturare il diritto a pensione e gli eredi non hanno titolo alla pensione indiretta o diretta, senza che sia necessario accertare l'esistenza di un potenziale beneficiario al momento del decesso.
  • La mancata presentazione della domanda di pensione indiretta da parte del possibile beneficiario non può essere opposta agli eredi per negare la restituzione dei contributi, se al momento della domanda di rimborso nessun avente causa sia titolare del trattamento pensionistico.
  • Le clausole di restituzione dei contributi nei sistemi previdenziali professionali fungono da norma di chiusura per evitare un indebito arricchimento dell'ente, devolvendo agli eredi residui la quota di contributi soggettivi quando non sia maturato alcun titolo pensionistico in capo ai superstiti aventi diritto.
  • Non è consentita un'interpretazione restrittiva della disciplina del rimborso che introduca condizioni non previste espressamente dalla norma, come la persistenza in vita di un potenziale destinatario della pensione indiretta al momento della morte dell'iscritto.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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