Cassazione Civile, Ordinanza n. 01620/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento relativo a IRPEF 2004. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento dell'appello del contribuente e in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo contro tale sentenza. Successivamente, però, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che la medesima CTR aveva accolto un ricorso per revocazione dell'Agenzia fondato sulle stesse ragioni del ricorso per cassazione; è stata prodotta la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n. 10642/14/2022, che ha accolto la revocazione e ha quindi confermato la sentenza di primo grado. Il motivo sostanziale del ricorso per cassazione è divenuto privo di interesse, perché la decisione impugnata è stata revocata dal giudice d'appello stesso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, essendo intervenuta la revocazione della sentenza d'appello da parte del medesimo giudice che l'aveva pronunciata, era cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, con conseguente venir meno della pronuncia impugnata. La Corte ha precisato che non rileva la mera possibilità di una futura impugnazione della sentenza resa sulla revocazione, perché l'interesse ad impugnare deve esistere anche al momento della decisione. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
L'interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche al momento della decisione; se viene meno la pronuncia impugnata, l'impugnazione diventa inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.
È richiamato solo indirettamente attraverso il riferimento al ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza d'appello; la revocazione accolta dal giudice di merito ha determinato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Se il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata provvede poi a revocarla, il ricorso per cassazione proposto contro quella sentenza diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione può derivare dalla revocazione della decisione impugnata, poiché viene meno l'oggetto dell'impugnazione.
- L'interesse ad impugnare deve essere attuale sino alla decisione del ricorso; non è sufficiente che esistesse al momento della proposizione dell'impugnazione.
- La sola eventualità che la sentenza resa sulla revocazione possa essere a sua volta impugnata non impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, se la decisione impugnata è già stata sostituita o eliminata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01511/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01515/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01572/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01576/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_civile · 22 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01577/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →