Ordinanza n. 1328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare attività)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva negato la sospensione dell’atto amministrativo contestato. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguardava irregolarità amministrative già accertate e sanzionate con separati provvedimenti pecuniari, successivamente sanate. Erano inoltre rilevanti i profili di controindicazione riferiti al coniuge della titolare, già esaminati in un precedente contenzioso e risalenti nel tempo. L’appellante ha dedotto, in sostanza, l’insussistenza o l’attuale inconsistenza degli elementi idonei a giustificare la misura amministrativa e il pregiudizio derivante dalla sua immediata esecuzione nelle more della decisione di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha valorizzato il fatto che le irregolarità amministrative erano state singolarmente accertate e represse con sanzioni pecuniarie e che la loro pronta sanatoria ne aveva sostanzialmente eliminato la valenza controindicante. Non sono stati ravvisati ulteriori indici di sospetto tali da far ritenere messi a repentaglio gli obiettivi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari. Quanto alla posizione del coniuge, il Consiglio di Stato ha rilevato che essa era già stata esaminata in un precedente giudizio e che i relativi profili controindicanti erano risalenti. Tali elementi hanno sostenuto una valutazione favorevole del fumus, anche alla luce del pregiudizio prospettato nelle more del giudizio di merito. È stata ordinata la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
A seguito dell’accoglimento della tutela cautelare, consente la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, irregolarità amministrative già sanzionate e successivamente sanate possono perdere sostanzialmente la propria valenza controindicante, quando non emergano ulteriori elementi attuali idonei a evidenziare un rischio per gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione.
- La valutazione cautelare deve considerare l’attualità e la consistenza degli elementi di sospetto: profili riferiti a fatti risalenti, già esaminati in precedenti contenziosi, non sono sufficienti, di per sé, a sostenere una misura amministrativa in assenza di ulteriori indici attuali.
- L’accoglimento dell’appello cautelare richiede una valutazione complessiva del fumus e del pregiudizio prospettato nelle more della decisione di merito; quando tali elementi depongono per la sospensione, il Consiglio di Stato riforma l’ordinanza cautelare reiettiva del TAR e dispone la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
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