Cassazione Penale, Sentenza n. 38774/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare e due computer nell'ambito di indagine per bancarotta fraudolenta (fallimento "Julie Italia s.r.l."). Il ricorrente aveva chiesto il riesame per: 1) astensione/recusazione dell'intero collegio e di tutti i magistrati della Decima sezione penale per presunta parzialità; 2) incompetenza funzionale dell'autorità procedente, sostenendo la connessione con un procedimento pendente a Perugia per calunnia; 3) carenza di motivazione e infondatezza del fumus del reato indicato dal Tribunale; 4) assenza di motivazione in ordine alla finalità probatoria e inutilizzabilità degli atti perché le indagini preliminari sarebbero scadute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il decreto presidenziale che decide sulla dichiarazione di astensione non è impugnabile e la contestazione non riguardava i singoli componenti del collegio chiamato a decidere. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo all'incompetenza funzionale, rilevando l'assenza di connessione stretta tra bancarotta e reati di calunnia tali da attrarre la competenza di Perugia. Ha inoltre escluso l'insussistenza della motivazione del riesame e ha ritenuto adeguata la spiegazione circa il fumus e la finalità probatoria (estrazione di dati, anche cancellati, utili a ricostruire rapporti e atti distrattivi). La Corte ha ricordato il limite della censura in cassazione sui provvedimenti di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. e ha respinto la doglianza sull'inutilizzabilità preventiva degli atti. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 13
Tutela della libertà personale invocata dal ricorrente in relazione al sequestro; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione perché la misura è stata ritenuta motivata e legittima.
Costituzione, art. 14
Tutela della libertà e inviolabilità del domicilio invocata dal ricorrente; la Corte non ha accertato violazioni tali da annullare il provvedimento.
Costituzione, art. 54
Richiamata nella censura ma non determinante; riguarda doveri dei pubblici funzionari e non ha inciso sull'esito.
Costituzione, art. 111
Richiamato per garanzie del processo; la Corte ha applicato limiti procedurali alla impugnazione conforme alla normativa processuale.
CEDU, art. 6
Diritto a un equo processo invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sia stata compromessa la parità di trattamento né l'equità del procedimento.
CEDU, art. 8
Diritto alla vita privata e alla corrispondenza invocato in relazione al sequestro dei dispositivi elettronici; la Corte ha ritenuto congrua la finalità probatoria e le garanzie del procedimento.
Codice di procedura penale, art. 11-bis
Norma richiamata quanto alla competenza per reati particolari; la Corte ha ritenuto che non ostasse alla competenza di Napoli per il reato di bancarotta.
Codice di procedura penale, art. 12, comma 1, lett. b
Regola sulla connessione per attrazione della competenza; la Corte ha escluso che sussistesse la connessione in senso stretto (medesima condotta o disegno criminoso) tra bancarotta e calunnia.
Codice di procedura penale, art. 34
Elenca cause di incompatibilità; la Corte ha ritenuto che le situazioni dedotte non rientrassero nelle ipotesi di incompatibilità previste.
Codice di procedura penale, art. 35
Ulteriore disciplina delle incompatibilità; applicata congiuntamente all'art.34 per valutare le cause di astensione non sussistenti.
Codice di procedura penale, art. 36
Disciplina dell'astensione; la Corte ha ricordato che la dichiarazione di astensione decisa dal presidente non è soggetta a mezzo d'impugnazione e che le allegazioni del ricorrente non configuravano cause applicabili ai membri del collegio interessato.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamata tra le norme processuali censurate; in generale inerente alle misure cautelari e loro motivazione, ma la Corte ha applicato i limiti di impugnazione di art. 325.
Codice di procedura penale, art. 178
Richiamata tra le norme processuali nella censura; attiene alla competenza e alla funzione di valutazione, non decisiva per la Corte.
Codice di procedura penale, art. 179
Richiamata nella contestazione sulla competenza; non ha condotto alla ritenuta incompetenza funzionale.
Codice di procedura penale, art. 253
Norma sulle misure cautelari reali invocata nel motivo terzo; la Corte ha osservato i limiti di cassazione sulle questioni motivazionali relativamente a tali misure.
Codice di procedura penale, art. 325
Limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di riesame in materia di misure cautelari reali alla sola violazione di legge; applicata per dichiarare non proponibili le doglianze esclusivamente motivazionali salvo vizi motivazionali radicali.
Codice di procedura penale, art. 406
Richiamata nella contestazione sulle garanzie processuali; non decisiva sull'esito del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000.
Codice di procedura penale, art. 127
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione di ricusazione; la Corte ha ricordato che la via corretta per contestare la parzialità è la ricusazione, la cui decisione è impugnabile in cassazione.
Richiamata nella censura relativa alla qualificazione del reato di bancarotta; la Corte ha ritenuto sufficiente il fumus desunto dagli elementi di fatto richiamati dal Tribunale.
Massime di principio
- La dichiarazione di astensione decisa con decreto presidenziale è generalmente inimpugnabile: se si vuol contestare la parzialità dei giudici, la via corretta è la ricusazione formale, la cui decisione è impugnabile in cassazione.
- Per l'attrazione della competenza per connessione occorre una connessione in senso stretto, ossia la stessa condotta o un medesimo disegno criminoso; la mera attinenza tematica o la presenza di procedimenti su fatti correlati non è sufficiente.
- Nei procedimenti relativi a misure cautelari reali (sequestro preventivo/probatorio) il ricorso per cassazione è strettamente limitato dall'art. 325 c.p.p.: le censure meramente motivazionali sono spesso inammissibili salvo vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto carente o illogica.
- Il giudice del riesame può integrare e specificare la motivazione del provvedimento del pubblico ministero purché nel decreto iniziale siano indicati, anche in termini generici, i presupposti della misura; ciò consente la conferma del sequestro quando emergono esigenze probatorie comprensibilmente motivate.
- Il sequestro di dispositivi elettronici è giustificabile anche per la necessità di accedere a dati non visibili o cancellati; la finalità probatoria deve essere motivata, seppur in modo conciso, indicando l'utilità potenziale dei dati.
- La presunta inutilizzabilità di atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini non legittima automaticamente l'esclusione preventiva: l'utilizzabilità va valutata concretamente al momento del loro impiego e può essere sindacata dal giudice su specifica istanza di parte.
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