Cassazione Civile, Ordinanza n. 18465/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da un soggetto che assumeva di avere subito un pregiudizio a seguito di una emotrasfusione con sangue infetto avvenuta nel 1979. Il Tribunale, dopo aver dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di altro ufficio giudiziario, ha condannato l’attore alle spese di lite. In appello la censura era limitata esclusivamente alla liquidazione delle spese del primo grado, ritenuta erronea per avere il giudice applicato uno scaglione di valore troppo elevato rispetto al petitum originario; inoltre, la Corte d’appello ha liquidato anche le spese del secondo grado assumendo, secondo il ricorrente, un valore della controversia pari all’intera domanda risarcitoria originaria, invece che al solo importo delle spese oggetto del gravame. In Cassazione il ricorrente deduce violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, sostenendo: a) che le spese di primo grado erano state liquidate su uno scaglione errato e in misura superiore al minimo dovuto; b) che, poiché l’appello riguardava soltanto la statuizione sulle spese, il valore del giudizio di appello doveva corrispondere al solo importo delle spese liquidate in primo grado, con conseguente applicazione del primo scaglione tariffario e liquidazione molto più contenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo la censura relativa alle spese del giudizio di appello. Ha ritenuto infondata la doglianza sulle spese di primo grado, osservando che il calcolo proposto dal ricorrente era incompleto perché non considerava la fase decisionale; ha quindi confermato la correttezza della liquidazione operata nei gradi di merito su quel punto. Ha invece accolto la censura sulle spese del secondo grado, affermando che, quando l’appello investe esclusivamente la statuizione sulle spese, il valore della controversia ai fini della liquidazione va determinato con riferimento al solo importo delle spese già liquidate nel primo grado, quale effettivo disputatum del gravame, e non all’intero valore della domanda originaria. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito riliquidando le spese del giudizio di appello in euro 1.460. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per il parziale accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la liquidazione delle spese di lite.
È richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.
È richiamato come norma sulla soccombenza e sulla condanna alle spese di lite.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato dal ricorrente per contestare i criteri di liquidazione dei compensi professionali.
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato dal ricorrente per contestare lo scaglione applicato nella liquidazione delle spese.
La Corte ne fa applicazione per la riliquidazione delle spese secondo le nuove tariffe entrate in vigore il 23 ottobre 2022.
È richiamato nel giudizio di merito per l’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale inizialmente adito.
È la norma in base alla quale è stata fissata la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del disputatum, cioè con riferimento a ciò che è effettivamente domandato o devoluto al giudice nell’impugnazione, non al valore complessivo della pretesa originaria quando il gravame abbia oggetto più ristretto.
- Se l’appello riguarda esclusivamente la condanna alle spese del primo grado, il valore della controversia per la liquidazione delle spese del grado di appello coincide con l’importo delle spese liquidate dal primo giudice, perché quello costituisce l’effettivo oggetto del contendere in secondo grado.
- La liquidazione delle spese di primo grado non è censurabile quando il calcolo del minimo tariffario ometta componenti dovute della fase decisionale; il raffronto tariffario deve essere completo di tutte le fasi applicabili.
- In caso di accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione, la Corte può cassare la sentenza nei limiti della censura fondata e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La soccombenza sulla sola questione delle spese non consente di parametrarne la liquidazione al valore dell’intera domanda principale, se quest’ultima non è oggetto del giudizio di impugnazione.
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