Cassazione Civile, Ordinanza n. 12314/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla compagnia assicuratrice per euro 38.237,02 oltre interessi nei confronti di una società agricola e dei suoi soci, opponenti sia in nome proprio sia quali soci. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello di Venezia ha riformato la decisione, riconoscendo il diritto dell’assicuratrice a un’azione di regresso per quanto pagato in forza di una garanzia prestata a favore di un ente pubblico beneficiario della polizza. In cassazione i soccombenti hanno proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 170 e 330 c.p.c. e nullità della notificazione dell’atto di appello, sostenendo che l’impugnazione fosse stata notificata al procuratore costituito in primo grado tramite PEC nonostante il suo decesso anteriore alla notifica. Secondo i ricorrenti, la morte del difensore avrebbe reso inefficace la dichiarazione di domicilio contenuta nella procura e imposto la notifica dell’appello alla parte personalmente; la notifica al procuratore domiciliatario non avrebbe sanato il vizio. La resistente ha replicato sostenendo la validità della notifica perché eseguita anche presso il domiciliatario, la cui elezione di domicilio era autonoma rispetto alla procura.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha rilevato, dall’esame diretto della procura, che la parte aveva sì conferito mandato all’avvocato poi deceduto, ma aveva anche eletto domicilio presso lo studio di un diverso avvocato; tale elezione di domicilio era atto autonomo e non strettamente collegato alla persona del difensore deceduto. Ne consegue che la morte del procuratore costituito non travolge automaticamente la distinta elezione di domicilio. Poiché l’atto di appello era stato notificato non solo alla casella PEC del difensore deceduto, ma anche alla PEC del domiciliatario, la notificazione è stata ritenuta valida. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento; nel caso è stato usato per censurare la notificazione dell’appello.
richiama la disciplina delle notificazioni al procuratore costituito nel giudizio.
la notificazione dell’impugnazione può essere eseguita nei luoghi indicati dalla norma secondo un concorso alternativo; la notifica alla parte personalmente è necessaria quando vengano meno i riferimenti domiciliari rilevanti, in particolare per morte del domiciliatario.
invocato come norma sulla nullità della notificazione; la Corte esclude la nullità nel caso concreto.
invocato dai ricorrenti come ulteriore norma sulla nullità del procedimento e della sentenza, ma non accolto.
richiamato per distinguere la procura alle liti dalle ulteriori dichiarazioni contenute nell’atto, come l’elezione di domicilio.
richiamato in via analogica nei precedenti giurisprudenziali sul venir meno dell’elezione di domicilio in caso di morte del difensore o del domiciliatario.
la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La procura alle liti e l’elezione di domicilio sono atti ontologicamente distinti: la nullità o l’inefficacia dell’uno non si comunica automaticamente all’altro, salvo che dal tenore complessivo dell’atto emerga una stretta interdipendenza funzionale tra i due.
- Se la parte ha eletto autonomamente domicilio presso un diverso avvocato, la morte del procuratore costituito non comporta di per sé il venir meno dell’elezione di domicilio e non impone necessariamente la notifica dell’impugnazione alla parte personalmente.
- Ai fini dell’art. 330 c.p.c., i luoghi di notificazione dell’impugnazione operano in concorso alternativo, non secondo un ordine tassativo di successione; la notifica è valida se eseguita in uno dei luoghi consentiti dalla norma.
- L’elezione di domicilio presso lo studio di un professionista sopravvive, in linea di principio, finché sopravvive l’autonoma elezione stessa; il venir meno dell’elezione si collega alla morte del domiciliatario, non a quella del solo difensore munito di procura, quando i due ruoli siano distinti.
- In cassazione, in presenza di error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti rilevanti del fascicolo per verificare la validità della notificazione impugnata.
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