Cassazione Penale, Ordinanza n. 20106/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva respinto la sua richiesta di differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare. Il ricorso è stato però presentato personalmente dall'interessato e non mediante difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva inoltre che l'impugnazione era formulata in termini generici. Il motivo decisivo della decisione non riguarda il merito dell'istanza di differimento, ma l'inosservanza del requisito di ammissibilità previsto per il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'atto determina inammissibilità.
La norma è richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha rafforzato il requisito di difesa tecnica per il ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore cassazionista; la sottoscrizione personale della parte comporta inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in via conseguenziale, la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali assorbenti, la Corte non esamina il merito del provvedimento impugnato.
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