Cassazione Penale, Sentenza n. 33902/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 25 marzo 2026, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale relativa a una pena detentiva complessiva di due anni, sei mesi e sei giorni, posta in esecuzione a seguito di un provvedimento di cumulo per reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto non del tutto scemata la pericolosità sociale del condannato e incompleto il percorso rieducativo, rilevando l’assenza di un’effettiva revisione critica dei precedenti comportamenti criminosi, anche sulla base della relazione UEPE. Con un’unica censura, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando una valutazione frammentaria e non aderente alle risultanze, nonché la mancata considerazione del percorso rieducativo intrapreso dopo le condanne e della relazione UEPE, che avrebbe delineato un quadro complessivamente favorevole di maturità e integrazione sociale. Ha inoltre sostenuto che le condotte illecite considerate erano risalenti al 2018-2019 e non giustificavano una prognosi negativa. I motivi nuovi depositati il 28 luglio 2026 hanno ribadito che il Tribunale avrebbe richiamato impropriamente la relazione UEPE omettendo di confrontarsi con le sue conclusioni favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che esso non individuasse specifici vizi dell’ordinanza, ma sollecitasse una rivalutazione complessiva dei presupposti del beneficio. Ha giudicato congrua e conforme agli atti la valutazione prognostica del Tribunale, fondata sulla personalità e sulla carriera criminale del condannato, sul carattere incompleto del percorso rieducativo e sulla mancata revisione critica del passato. L’ammissione di responsabilità non era decisiva, poiché risultava parziale: secondo la relazione UEPE, il condannato riconosceva l’uso personale degli stupefacenti, ma non i fini di spaccio. La Corte ha richiamato il criterio per cui la decisione sull’affidamento deve considerare la natura e gravità dei reati, la condotta successiva, l’evoluzione della personalità e la presenza di elementi positivi idonei a sostenere la prognosi di buon esito e di prevenzione della recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.
La concessione dell’affidamento richiede una valutazione della gravità dei reati e, insieme, della condotta successiva e dell’evoluzione personale del condannato, per verificare concretamente la possibilità di reinserimento sociale.
Massime di principio
- Per concedere l’affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente considerare isolatamente la condotta successiva alla condanna o l’ammissione delle responsabilità: occorre una valutazione complessiva della personalità, della natura e gravità dei reati, dei comportamenti antecedenti e successivi e dell’effettiva revisione critica del percorso criminale.
- La prognosi favorevole richiesta per l’affidamento deve trovare riscontro in elementi positivi concreti, idonei a indicare sia la possibilità di buon esito della prova sia la prevenzione del rischio di recidiva.
- L’ammissione di responsabilità può non dimostrare il completamento della revisione critica quando sia soltanto parziale; il giudice di sorveglianza può valorizzare tale parzialità, anche alla luce delle risultanze della relazione UEPE.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura complessiva degli elementi informativi: occorre individuare specifici vizi del provvedimento, la cui valutazione prognostica è sindacabile se congrua e rispettosa delle risultanze processuali.
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