Cassazione Penale, Ordinanza n. 07842/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resa in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29/02/2024. I motivi deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648, primo e quarto comma, c.p. La Corte rileva però che i motivi sono privi di concreta specificità, perché non si confrontano in modo puntuale con la motivazione impugnata e, di fatto, mirano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti della prova.
Norme richiamate
I motivi di ricorso che denunciano violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di ricettazione devono essere specifici e non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e della prova.
La Corte richiama la norma solo come parametro del ricorso, senza affrontarne il merito sostanziale, perché il giudizio è definito per inammissibilità delle censure.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la genericità o la mancata correlazione con le ragioni della sentenza determinano inammissibilità.
- Non è consentito in cassazione proporre una mera rivalutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che si deducano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, le relative valutazioni di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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