Cassazione Penale, Sentenza n. 15363/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, dopo il giudizio abbreviato, aveva in parte riformato la sentenza di primo grado (assolvendo talune imputate da specifici capi) e confermato il resto delle condanne per furti e per utilizzo indebito di carte bancarie. I motivi di ricorso denunciavano: (i) insufficiente e generica motivazione nell'applicazione della recidiva (Pedrazzi); (ii) vizio di motivazione e mancata motivazione adeguata ai sensi dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena; (iii) carenza probatoria e motivazionale circa il concorso di Gabrielli Samanta nel reato di utilizzo indebito della carta di credito (capo 10), essendo l'utilizzo accertato solo a carico di un'altra imputata; (iv) vizio motivazionale e disparità di trattamento nell'applicazione delle attenuanti/ aggravanti; (v) omessa applicazione ingiustificata delle pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità) nonostante le pene fossero rientranti nelle soglie previste e la necessità di una motivazione prognostica specifica ove si neghi la sostituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in modo differenziato: ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Foglieni Shana e Pedrazzi Barbara (condannandole alle spese e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione). Ha invece accolto in parte i ricorsi di Gabrielli Samanta e Gabrieli Gledis: per Gabrielli Samanta ha annullato la sentenza limitatamente al capo 10 (utilizzo indebito di carta) e al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare; per Gabrieli Gledis ha cassato la decisione limitatamente al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Per entrambe è disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sulle sole questioni annullate. I restanti profili dei ricorsi di Samanta e Gledis sono stati dichiarati inammissibili. La Cassazione ha inoltre precisato i criteri di valutazione delle pene sostitutive e ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.
Norme richiamate
Norma che punisce l'utilizzo indebito di carte di pagamento; nella vicenda è centrale per il capo 10 e la Corte ha ritenuto che la prova dell'utilizzo debba essere specificamente riferita alla persona cui è contestato l'uso, non potendosi desumere automaticamente dal mero concorso nel furto
Principio del concorso di persone nel reato; la Corte indica che per l'addebito concorsuale è necessario il quid pluris che dimostri il contributo consapevole e volontario, non la mera contiguità
Disciplina della recidiva; la Corte richiama l'obbligo motivazionale ma conferma che la valutazione della recidiva può essere adeguatamente motivata anche con riferimento ai precedenti omogenei e alla maggiore rimproverabilità del soggetto
Criteri per la determinazione della pena: la Cassazione ricorda che quando la pena è sotto la media edittale non è necessaria una motivazione particolarmente analitica, essendo sufficiente il richiamo ai criteri impliciti nell'art. 133; tuttavia, per il diniego di pene sostitutive è richiesta motivazione prognostica
Aggravante del furto (es. furto in abitazione); richiamata nella determinazione della pena di Pedrazzi e nella valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio
legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 53 e art. 58)
Norme sulle pene sostitutive (art. 53) e sui criteri di sostituzione e valutazione prognostica (art. 58); la Corte sottolinea che il giudice deve valutare la prospettiva di rieducazione e motivare adeguatamente il diniego, non potendosi limitare al richiamo ai soli precedenti penali
Attribuisce al giudice poteri istruttori e di acquisizione di informazioni dall'ufficio di esecuzione esterna; la Corte ricorda che il giudice può e deve avvalersene per formare una corretta prognosi sulle pene sostitutive
Norma sanzionatoria per i costi nelle ipotesi di inammissibilità con colpa: applicata per condannare Foglieni e Pedrazzi al pagamento delle spese e alla sanzione in favore della cassa delle ammende
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti e condizioni di impugnazione dal processo abbreviato in Cassazione; richiamato per i limiti di motivazione e deduzione dei ricorsi
Riforma che ha ampliato l'ambito applicativo delle pene sostitutive (estendendo la soglia fino a 4 anni) e inciso sui criteri valutativi: la Corte applica i principi rinnovati e richiama la necessità di una motivazione prognostica specifica
Massime di principio
- La mera partecipazione al furto non legittima automaticamente l'attribuzione dell'utilizzo indebito della carta di pagamento a tutti i coautori: è richiesta prova del contributo specifico o elementi che colleghino direttamente ciascun imputato all'uso.
- Sull'applicazione della recidiva il giudice deve motivare con riferimento a dati concreti; tuttavia, quando i giudici di merito spiegano il nesso tra precedenti omogenei, la reiterazione e la maggiore rimproverabilità, la motivazione può considerarsi adeguata.
- Per la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., se la pena è inferiore alla media edittale non è necessaria una motivazione analitica molto dettagliata; è sufficiente che emerga il richiamo ai criteri rilevanti e riferimenti alla personalità e al fatto.
- Il diniego delle pene sostitutive richiede una motivazione prognostica specifica: non è sufficiente un generico richiamo ai precedenti penali; il giudice deve valutare la prospettiva di rieducazione e, se necessario, avvalersi dei poteri istruttori (art. 545-bis) per acquisire elementi probatori/di programma.
- In Cassazione è preclusa la riesamina dei fatti purché la motivazione del giudice di merito non sia affetta da macroscopici vizi logici o contraddittorietà; i profili di merito valutati congruamente non sono sindacabili.
- Le richieste di sostituzione della pena non necessitano di eccessiva formalizzazione da parte del difensore, ma il giudice, se le respinge, deve comunque fornire una motivazione che spieghi la prognosi negativa e consideri le specificità della pena sostitutiva invocata.
- L'omessa o superficiale motivazione in Cassazione può portare all'annullamento parziale e al rinvio limitato alle sole questioni carenti di adeguata motivazione.
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