Cassazione Penale, Ordinanza n. 00892/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico e solo apparente, perché sostanzialmente reiterativo delle censure già esaminate e confutate in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19 giugno 2024 deducendo un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorso, secondo la Corte, si limitava a riproporre doglianze già formulate in appello e già disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in cassazione con censure generiche o meramente ripetitive; la sua esclusione, se adeguatamente motivata in appello, non è sindacabile con un ricorso non specifico.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la doglianza si limita a contestare in modo apparente una decisione di merito che ha già esaminato e motivato in modo non illogico sul punto controverso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una valutazione di merito sui suoi requisiti; se il giudice di appello esclude tali presupposti con motivazione congrua, il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta puntualmente con tale motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00779/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00780/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00786/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00788/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00789/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00791/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →