Cassazione Penale, Sentenza n. 30282/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva vizio di omessa motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva facoltativa. Si censurava che il giudice d'appello avrebbe fondato l'applicazione della recidiva su elementi di valenza neutra collegati al ruolo svolto dall'imputato nell'impresa fallita, all'entità del passivo e alla mancata collaborazione con la curatela, senza spiegare il nesso di continuità tra precedenti condanne e il nuovo reato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato e sostanzialmente generico. Il giudice di merito aveva fornito motivazione adeguata richiamando la propensione dell'imputato ad assumere ruoli di amministratore, l'atteggiamento di mancata collaborazione con la curatela, l'ingente passivo, la gravità del fatto e numerose condanne pregresse, configurando così una prosecuzione del processo delinquenziale. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che disciplina il dovere motivazionale in tema di recidiva e ha ritenuto adempiuto tale onere anche con argomentazione succinta e implicita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norme del regio decreto fallimentare relative ai reati contestati (bancarotta), indicate per ricondurre la fattispecie alla derubricazione operata in sede di appello
Previsione che alla declaratoria di reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011; Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015; Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012
Principi interpretativi sulla recidiva facoltativa: il giudice ha l'obbligo di motivare sia quando applica sia quando esclude la recidiva; in caso di applicazione occorre precisare elementi fattuali e criterio valutativo che mostrino la maggiore rimproverabilità e la continuità del comportamento delinquenziale; tale onere può essere assolto anche con argomentazione succinta o implicita quando risulti evidente la prosecuzione del processo delinquenziale
Massime di principio
- La recidiva facoltativa richiede sempre una motivazione specifica: il giudice deve indicare gli elementi fattuali e i criteri che giustificano la maggiore rimproverabilità dell'autore
- La motivazione può essere anche succinta o implicitamente soddisfacente quando il complesso argomentativo del giudice mette in evidenza la continuità del comportamento delinquenziale (es. precedenti specifici, modus operandi, assunzione ripetuta di ruoli dirigenziali in societa' decotte)
- Non è sufficiente un rilievo meramente formale o generico del ruolo ricoperto o dell'entità del passivo: il collegamento tra precedenti e nuovo reato deve risultare comprensibile dalla motivazione
- Chi impugna per omessa o insufficiente motivazione deve contestare in modo specifico i punti della motivazione ritenuti carenti; i mezzi difensivi generici rischiano di essere dichiarati inammissibili o infondati
- La mancata collaborazione con la curatela, l'entità del passivo e la reiterazione di condotte analoghe possono legittimamente concorrere a configurare la continuità criminosa se adeguatamente valutate dal giudice
- La reiezione del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento
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