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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13925/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare disposta dal GIP del 10/04/2021 per il concorso in tentato omicidio pluriaggravato (Colombo Giuseppe, Antonio e Fabrizio) e per il porto illegale di armi. Motivi (sintetici e dettagliati): 1) presunta illegittimità e violazione del diritto di difesa per non aver depositato gli atti che hanno determinato la revoca della misura nei confronti del co-indagato Fava Attanasio; 2) nullità dell'ordinanza originaria per difetto di autonoma valutazione; 3) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulla qualificazione del ruolo concorsuale dell'imputato (es. apporto di "apripista"); 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (Colombo) e di altre fonti, per mancata formazione delle garanzie previste dagli artt. 62-63 cod. proc. pen., mancata valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. della credibilità; contestazione dell'animus necandi; 5) illegittima applicazione dell'aggravante di "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.); 6) eccessività delle esigenze cautelari e inidoneità della misura carceraria di massima gravità.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Motivi principali della decisione: il ricorso è in larga parte inammissibile e, in massima parte, infondato. Sul primo motivo la Corte rileva che l'ordinanza impugnata ha adeguatamente valutato la revoca della misura a carico di Fava e ha escluso effetti estensivi ingiustificati sulla posizione di Cefali; il materiale prodotto in favore di Fava non riguarda la posizione dell'odierno ricorrente. Sul secondo motivo si osserva che la doglianza è contraddittoria e priva della prova che l'ordinanza originaria fosse del tutto priva di motivazione. Sul terzo motivo la Corte conferma la valutazione della gravità indiziaria: le dichiarazioni di Giuseppe Colombo, i riscontri oggettivi (video, chiamata al 112, individuazione fotografica e altri elementi investigativi) e la partecipazione attiva del figlio dell'imputato costituiscono supporto probatorio coerente; le alternative proposte dalla difesa sono logicamente incompatibili con il quadro indiziario. Il quarto motivo (inutilizzabilità delle dichiarazioni) è respinto: non sussistevano vizi tali da escludere le dichiarazioni; non si configurano reati a carico della parte offesa; le dichiarazioni spontanee possono essere utilizzate ove emerga chiaramente la loro libera volontà. Altri motivi sono considerati generici, riproposizione di censure già valutate in sede di riesame o privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, e dunque inammissibili. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Codice penale - artt. relativi ai reati contestati

    Riferimento alle norme che definiscono il concorso in omicidio (artt. 56, 110, 575) e la specifica ipotesi aggravata richiamata (art. 416-bis.1) per inquadramento dei fatti; la Corte non entra nel merito della colpevolezza ma usa le norme per descrivere i reati addebitati e le aggravanti contestate.

  • Codice penale - artt. relativi al porto illegale d'armi e concorso

    Richiamo agli artt. 61, primo comma, n. 2 e 110 c.p. e alla L. n. 895/1967 (artt. 4 e 7) per inquadrare il porto e l'uso delle armi: utilizzati per descrivere il capo di imputazione, confermando la rilevanza penale del materiale probatorio sulle armi.

  • Codice di procedura penale - artt. 62, 63, 64

    Articoli richiamati dalla difesa per censurare la raccolta delle dichiarazioni della persona offesa e l'omessa comunicazione di avvisi; la Corte ritiene che le dichiarazioni siano utilizzabili in quanto espresse liberamente e senza coercizione e che non si configurino i vizi invocati.

  • Codice di procedura penale - art. 192

    Norma sulla valutazione della prova e della credibilità delle fonti; la difesa chiede un vaglio ex art. 192 della credibilità, la Corte ritiene che la motivazione del riesame abbia svolto adeguata valutazione e non vi sia vizio.

  • Codice di procedura penale - art. 350, comma 7

    Richiamato per segnalare che dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate se risultano rese liberamente; la Corte si rifà a questo principio per legittimare l'utilizzo delle dichiarazioni di Colombo.

  • Codice di procedura penale - artt. 371-bis, 372, 374

    Norme relative a false informazioni e false testimonianze; la Corte esclude la configurabilità dei reati ipotizzati dalla difesa a carico della parte offesa e ritiene inidonee le censure connesse.

  • Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)

    Articolo richiamato dalla giurisprudenza citata in tema di inammissibilità: il ricorso è generico quando manca la correlazione tra le motivazioni censurate e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione; la Corte applica questo principio per dichiarare inammissibili numerosi motivi.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; la Corte la applica condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La revoca o modifica della misura cautelare nei confronti di un co-indagato non produce automaticamente effetti estensivi sulla posizione di altri indagati: il giudice di riesame e la Cassazione valutano l'incidenza concreta e specifica degli elementi sopravvenuti sulla singola posizione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate se emerge con chiarezza la libera volontà nel rilasciarle; la mancata sottoscrizione iniziale non determina automaticamente inutilizzabilità o configurabilità di reati a carico del dichiarante.
  • Per contestare la motivazione di un provvedimento in Cassazione occorre dimostrare concretamente l'assenza o l'insufficienza motivazionale e collegare in modo puntuale le ragioni dell'impugnazione con le argomentazioni del giudice censurato: le censure generiche o la mera riproposizione di motivi già valutati sono inammissibili.
  • La gravità indiziaria può essere confermata sulla base di dichiarazioni accusatorie se sussistono riscontri oggettivi convergenti (video, tabulati, identificazioni fotografiche, comportamenti successivi come raccolta di proiettili), e la valutazione complessiva del quadro indiziario è rimessa al giudice di merito purché logicamente motivata.
  • Le doglianze procedurali relative a presunte omissioni probatorie devono dimostrare la rilevanza processuale degli atti mancanti per la posizione del ricorrente; materiale favorevole a terzi che non incide sulla posizione individuale non basta a inficiare la misura cautelare altrui.

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