Cassazione Penale, Sentenza n. 13925/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare disposta dal GIP del 10/04/2021 per il concorso in tentato omicidio pluriaggravato (Colombo Giuseppe, Antonio e Fabrizio) e per il porto illegale di armi. Motivi (sintetici e dettagliati): 1) presunta illegittimità e violazione del diritto di difesa per non aver depositato gli atti che hanno determinato la revoca della misura nei confronti del co-indagato Fava Attanasio; 2) nullità dell'ordinanza originaria per difetto di autonoma valutazione; 3) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulla qualificazione del ruolo concorsuale dell'imputato (es. apporto di "apripista"); 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (Colombo) e di altre fonti, per mancata formazione delle garanzie previste dagli artt. 62-63 cod. proc. pen., mancata valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. della credibilità; contestazione dell'animus necandi; 5) illegittima applicazione dell'aggravante di "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.); 6) eccessività delle esigenze cautelari e inidoneità della misura carceraria di massima gravità.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivi principali della decisione: il ricorso è in larga parte inammissibile e, in massima parte, infondato. Sul primo motivo la Corte rileva che l'ordinanza impugnata ha adeguatamente valutato la revoca della misura a carico di Fava e ha escluso effetti estensivi ingiustificati sulla posizione di Cefali; il materiale prodotto in favore di Fava non riguarda la posizione dell'odierno ricorrente. Sul secondo motivo si osserva che la doglianza è contraddittoria e priva della prova che l'ordinanza originaria fosse del tutto priva di motivazione. Sul terzo motivo la Corte conferma la valutazione della gravità indiziaria: le dichiarazioni di Giuseppe Colombo, i riscontri oggettivi (video, chiamata al 112, individuazione fotografica e altri elementi investigativi) e la partecipazione attiva del figlio dell'imputato costituiscono supporto probatorio coerente; le alternative proposte dalla difesa sono logicamente incompatibili con il quadro indiziario. Il quarto motivo (inutilizzabilità delle dichiarazioni) è respinto: non sussistevano vizi tali da escludere le dichiarazioni; non si configurano reati a carico della parte offesa; le dichiarazioni spontanee possono essere utilizzate ove emerga chiaramente la loro libera volontà. Altri motivi sono considerati generici, riproposizione di censure già valutate in sede di riesame o privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, e dunque inammissibili. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale - artt. relativi ai reati contestati
Riferimento alle norme che definiscono il concorso in omicidio (artt. 56, 110, 575) e la specifica ipotesi aggravata richiamata (art. 416-bis.1) per inquadramento dei fatti; la Corte non entra nel merito della colpevolezza ma usa le norme per descrivere i reati addebitati e le aggravanti contestate.
Codice penale - artt. relativi al porto illegale d'armi e concorso
Richiamo agli artt. 61, primo comma, n. 2 e 110 c.p. e alla L. n. 895/1967 (artt. 4 e 7) per inquadrare il porto e l'uso delle armi: utilizzati per descrivere il capo di imputazione, confermando la rilevanza penale del materiale probatorio sulle armi.
Codice di procedura penale - artt. 62, 63, 64
Articoli richiamati dalla difesa per censurare la raccolta delle dichiarazioni della persona offesa e l'omessa comunicazione di avvisi; la Corte ritiene che le dichiarazioni siano utilizzabili in quanto espresse liberamente e senza coercizione e che non si configurino i vizi invocati.
Codice di procedura penale - art. 192
Norma sulla valutazione della prova e della credibilità delle fonti; la difesa chiede un vaglio ex art. 192 della credibilità, la Corte ritiene che la motivazione del riesame abbia svolto adeguata valutazione e non vi sia vizio.
Codice di procedura penale - art. 350, comma 7
Richiamato per segnalare che dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate se risultano rese liberamente; la Corte si rifà a questo principio per legittimare l'utilizzo delle dichiarazioni di Colombo.
Codice di procedura penale - artt. 371-bis, 372, 374
Norme relative a false informazioni e false testimonianze; la Corte esclude la configurabilità dei reati ipotizzati dalla difesa a carico della parte offesa e ritiene inidonee le censure connesse.
Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)
Articolo richiamato dalla giurisprudenza citata in tema di inammissibilità: il ricorso è generico quando manca la correlazione tra le motivazioni censurate e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione; la Corte applica questo principio per dichiarare inammissibili numerosi motivi.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; la Corte la applica condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La revoca o modifica della misura cautelare nei confronti di un co-indagato non produce automaticamente effetti estensivi sulla posizione di altri indagati: il giudice di riesame e la Cassazione valutano l'incidenza concreta e specifica degli elementi sopravvenuti sulla singola posizione.
- Le dichiarazioni della persona offesa rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate se emerge con chiarezza la libera volontà nel rilasciarle; la mancata sottoscrizione iniziale non determina automaticamente inutilizzabilità o configurabilità di reati a carico del dichiarante.
- Per contestare la motivazione di un provvedimento in Cassazione occorre dimostrare concretamente l'assenza o l'insufficienza motivazionale e collegare in modo puntuale le ragioni dell'impugnazione con le argomentazioni del giudice censurato: le censure generiche o la mera riproposizione di motivi già valutati sono inammissibili.
- La gravità indiziaria può essere confermata sulla base di dichiarazioni accusatorie se sussistono riscontri oggettivi convergenti (video, tabulati, identificazioni fotografiche, comportamenti successivi come raccolta di proiettili), e la valutazione complessiva del quadro indiziario è rimessa al giudice di merito purché logicamente motivata.
- Le doglianze procedurali relative a presunte omissioni probatorie devono dimostrare la rilevanza processuale degli atti mancanti per la posizione del ricorrente; materiale favorevole a terzi che non incide sulla posizione individuale non basta a inficiare la misura cautelare altrui.
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