Ordinanza n. 989/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di non conformità edilizia e urbanistica, accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e chiusura del locale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Campania che aveva respinto il ricorso proposto contro il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, con il quale era stata dichiarata la non conformità edilizia e urbanistica del locale, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive e disposta la chiusura. In appello è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza. Il Consiglio di Stato non ha definito i motivi di merito, ritenendo che le questioni giuridiche dedotte nell’atto di appello meritassero un adeguato approfondimento nella fase di merito. È stato inoltre dedotto un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza, considerato che il Comune aveva disposto l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è fondata, da un lato, sulla necessità di approfondire in sede di merito le questioni giuridiche prospettate dall’appellante e, dall’altro, sulla ravvisata sussistenza di un periculum in mora, poiché l’esecuzione della sentenza avrebbe potuto determinare un danno grave e irreparabile in relazione all’acquisizione del bene al patrimonio comunale. In via cautelare è stata quindi ritenuta opportuna la conservazione della res adhuc integra. La causa è stata rimessa alla fase di merito, con trasmissione dell’ordinanza al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
sospensione dell'efficacia della sentenza
La norma costituisce il fondamento della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere concessa quando i motivi di gravame richiedano un adeguato approfondimento nella fase di merito e sia ravvisabile un danno grave e irreparabile nelle more della decisione.
- Il rischio di acquisizione del bene al patrimonio comunale, ove idoneo a produrre effetti difficilmente reversibili prima della definizione dell’appello, può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione cautelare della sentenza impugnata.
- Quando l’esecuzione della sentenza potrebbe alterare irreversibilmente la situazione materiale e giuridica controversa, la tutela cautelare può essere orientata a mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
Come è indicizzato
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