Cassazione Penale, Ordinanza n. 09275/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico generico e aspecifico, perché non sviluppava una critica argomentata alla sentenza di appello e non si confrontava con le ragioni poste a base del riconoscimento dell'elemento soggettivo della ricettazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto integrato il reato di ricettazione, con particolare riferimento all'elemento soggettivo. Con l'unico motivo deduceva formalmente violazione di legge e, in modo del tutto generico, vizi motivazionali in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era aspecifico, indeterminato e privo di un confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, risultando formulato in termini non consentiti e fondato su considerazioni inconferenti rispetto alla motivazione della Corte di appello.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta carenza motivazionale; la Corte osserva che la censura non è ammissibile perché generica e priva di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.
Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base normativa dell'inammissibilità dei motivi di ricorso non specifici o non argomentati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve consistere in una critica argomentata del provvedimento impugnato, con specifico confronto con le ragioni di diritto e con gli elementi di fatto posti a base della decisione.
- È inammissibile il ricorso che deduca in modo generico violazione di legge o vizi di motivazione senza indicare puntualmente quali passaggi della sentenza siano errati e per quali ragioni.
- La censura è aspecifica quando non si rapporta direttamente alle argomentazioni decisive della sentenza impugnata, ma si limita a enunciazioni astratte o a rilievi inconferenti.
- Il controllo di legittimità non può essere sollecitato con motivi vaghi o meramente assertivi, poiché l'ammissibilità richiede la precisa individuazione delle ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata.
Come è indicizzato
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