Ordinanza n. 2454/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale prot. QH/15132/2026 del 05/03/2026 di “Delocalizzazione delle soste a rotazione attualmente insistenti presso la Via Alberto Ferrero e ricollocazione nella diversa area di Piazza Mancini - area parcheggio tra l'area verde e l'area parcheggio Atac, stalli nn. 3, 4, 5, e 8. Come da Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma II rep CB/482/2026 del 02/03/2026” laddove determina la delocalizzazione dei posteggi a rotazione d'interesse della categoria della rotazione integrativa; -della Determinazione Dirigenziale rep. CB/482/2026 del 02/03/2026; -della nota prot. CB/32717 del 17/03/2025 e della nota prot. CB/33363 del 18/03/205, menzionate ma non allegate; -della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 199/2021, solo ora opposta; -della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 18/2024; -della nota prot.CB/32717 del 17/03/2025; - della comunicazione prot. CB/55622 del 06/05/2025; - della nota prot. n. CB/69132/2025; -della nota prot. CB/92875 del 23/07/2025; -della nota prot. CB/92900 del 23/07/2025; -della nota prot. CB/22804/2025; -delle cdd. “nota prot. n. CB/151838 del 20/11/2025 (nonché prot. n. CB/164211 del 05/12/2025, prot. n. CB/164437 del 05/12/2025 e prot. n. CB/165537 del 10/12/2025)”; -della nota prot. CB/165604/2025 del 10/12/2025; -della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 36 del 29/12/2025; -della Deliberazione della Giunta del Municipio n. 2 del 21/01/2026; -della Determinazione Dirigenziale rep. n. VB/119/20026, prot. n. VB/8538 del 03/02/2026; -della nota prot. VB/15872 del 26/02/2026; -della Determinazione Dirigenziale rep. n. VB/119/20026, prot. n. VB/8538 del 03/02/2026; -di ogni altro atto, parere, nota sconosciuti ai ricorrenti ed a questi ostativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di delocalizzazione temporanea dei posteggi a rotazione da Via Alberto Ferrero a Piazza Mancini, inclusi gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale relativa alla delocalizzazione delle soste a rotazione e alla ricollocazione dei posteggi presso Piazza Mancini, nonché la determinazione municipale e una pluralità di deliberazioni, note e comunicazioni presupposte, connesse o consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che la contestazione riguardava la decisione amministrativa di delocalizzare i posteggi e l'idoneità della nuova sede. I ricorrenti hanno prospettato un danno derivante dallo spostamento, mentre Roma Capitale si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non sufficienti i profili di fondatezza, valorizzando il coinvolgimento della parte ricorrente nella fase procedimentale e rilevando che il provvedimento impugnato contiene una motivazione adeguata e non illogica sia sulle ragioni della delocalizzazione sia sull'adeguatezza della nuova sede. Quanto al periculum in mora, ha escluso la natura irreparabile del danno prospettato, anche perché la delocalizzazione in Piazza Mancini è temporanea e prevista fino al 31 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sufficienza del fumus boni iuris e la sussistenza di un danno irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris è insufficiente quando l'amministrazione abbia coinvolto l'interessato nel procedimento e il provvedimento impugnato esponga in modo adeguato e non illogico le ragioni della decisione e l'idoneità della soluzione prescelta.
- La temporaneità della misura amministrativa costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può escludere l'irreparabilità del danno prospettato, quando l'efficacia della misura sia limitata nel tempo.
- La sospensione cautelare dell'atto amministrativo non può essere concessa in assenza di entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
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