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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39626/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva. Ehichoya Bright era stato arrestato il 06/02/2019 per cessione di eroina (episodi accertati tra fine 2018 e inizio 2019) ed era stato sottoposto a custodia cautelare poi sostituita il 04/11/2021 con obbligo di dimora e presentazione alla P.G. Successivamente è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia nel presente procedimento per analoghi fatti di spaccio. La difesa ha chiesto la sostituzione indicando la presunta connessione fra i due procedimenti e ha censurato la motivazione del Tribunale, richiamando anche profili relativi alla retrodatazione della decorrenza della custodia (art. 297, comma 3 c.p.p.), nonché contestando la valutazione sul pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che ha escluso la riconducibilità/connessione fra i reati dei due distinti titoli cautelari secondo quanto dedotto dalla difesa. La Corte ha inoltre osservato che, anche se fosse stata sollevata la questione della retrodatazione, la difesa non ha adempiuto all'onere di dimostrare le condizioni richieste dalle Sezioni Unite n. 45246/2012 per far valere la retrodatazione in sede di riesame. Sul piano delle esigenze cautelari la Corte ha confermato che va valutato il pericolo di reiterazione con riguardo al singolo procedimento: il Tribunale ha evidenziato un elevato rischio di reiterazione, dovuto all'assenza di stabile dimora del ricorrente e ai legami funzionali all'attività illecita, argomentazione che la difesa non ha efficacemente contrastato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; disposti gli adempimenti di legge (art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale per l'adozione dell'ordinanza del Tribunale in sede di riesame; indica la competenza del Tribunale a decidere sull'appello ai sensi di quella norma

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente fra i motivi di censura; la Corte non ha ritenuto che ne sia derivato un vizio decisivo nella motivazione del Tribunale

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'articolazione dei motivi di impugnazione (presupposti e forme dell'impugnazione); menzionata a supporto dei motivi di ricorso ma senza esito per il ricorrente

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme dedotte come violate nella impugnazione; la Corte ha valutato che non sussistono vizi di motivazione tali da configurare il vizio dedotto

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo alla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in ipotesi di contestazione a catena; la Corte ha richiamato che la deduzione di retrodatazione in sede di riesame è possibile solo se rispettate le condizioni stabilite dalla giurisprudenza di legittimità

  • Sezioni Unite n. 45246/2012, P.M. in proc. Polcino, Rv. 253549

    "In tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desunnibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva."

    La Corte ha applicato/rammentato questa massima: la retrodatazione in riesame è ammessa solo se entrambe le condizioni (termine interamente scaduto e desumibilità degli elementi giustificativi dall'ordinanza) sono dimostrate; la difesa non ha rispettato l'onere di dimostrazione

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma applicata per gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto gli adempimenti di legge relativi alla liquidazione e riscossione delle spese

Massime di principio

  • La richiesta di sostituzione della custodia cautelare in casi con più procedimenti deve essere valutata in relazione all'autonomia del singolo procedimento: le esigenze cautelari vanno assessate sul procedimento in corso e non automaticamente sul decorso di precedenti misure cautelari.
  • La mera vicinanza temporale o la somiglianza tra fatti non è sufficiente a dimostrare la connessione necessaria per trasferire gli effetti di una misura cautelare da un procedimento all'altro; è richiesta una chiara dimostrazione della connessione.
  • La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia (contestazione a catena) può essere proposta in sede di riesame solo se sussistono congiuntamente le condizioni indicate dalle Sezioni Unite (termine interamente scaduto e desumibilità degli elementi giustificativi dall'ordinanza): l'onere probatorio grava sulla difesa.
  • Nella valutazione del pericolo di reiterazione, elementi come assenza di fissa dimora, legami con contesti criminali e collegamenti funzionali all'attività illecita sono rilevanti e possono giustificare il mantenimento di misure più afflittive.
  • Le censure sulla motivazione del giudice di merito devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le argomentazioni svolte: affermazioni generiche o omissioni probatorie della difesa difficilmente assurgono a vizio apprezzabile in Cassazione.
  • In sede di riesame e in Cassazione l'onere di dedurre e provare profili tecnici (es. retrodatazione, connessione tra procedimenti) resta della parte che li invoca; la mancata formulazione precisa del motivo può comportare l'inammissibilità o il rigetto.

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