Cassazione Penale, Ordinanza n. 31793/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata, ribadendo che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico della ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo l'inammissibilità ascrivibile a colpa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la declaratoria di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord per rapina aggravata e lesioni personali, tra loro in concorso. Il motivo decisivo trattato dalla Corte non attiene al merito della responsabilità, ma alla forma di proposizione dell'impugnazione: il ricorso era stato sottoscritto e presentato direttamente dall'imputata, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi ritenuto che la mancanza di rappresentanza tecnica renda il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
La modifica normativa richiamata dalla Corte viene letta nel senso che la legittimazione a impugnare è distinta dalle modalità di esercizio dell'impugnazione, che richiedono la necessaria assistenza tecnica del difensore nel ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è consentita la proposizione personale da parte dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità totale comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte richiama la riforma che ha inciso sugli artt. 571 e 613 c.p.p. rafforzando il requisito della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità per colpa, può disporsi la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere esercitato con il ministero di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La titolarità sostanziale del diritto di impugnazione va distinta dalle modalità del suo esercizio: la prima può appartenere alla parte, ma la seconda richiede la necessaria rappresentanza tecnica.
- L'inammissibilità totale del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa.
- Il controllo della Corte, in casi di ricorso proposto personalmente, può essere definito senza formalità mediante ordinanza, trattandosi di vizio processuale assorbente rispetto ai motivi di merito.
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