Cassazione Civile, Ordinanza n. 41931/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha modificato il dispositivo dell'ordinanza n. 27366/2020, aggiungendo alla condanna alle spese la formula di distrazione in favore dell'avvocata antistataria. Ha inoltre escluso la regolamentazione delle spese del procedimento di correzione, qualificato come procedimento di natura amministrativa, non essendovi una parte soccombente in senso proprio.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La difensora del laboratorio di analisi cliniche, costituitosi controricorrente nel precedente giudizio di legittimità promosso dall'azienda sanitaria, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda e l'aveva condannata al pagamento delle spese. In particolare, ha dedotto che nel dispositivo era stata omessa la pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in suo favore, richiesta espressamente formulata nel controricorso con dichiarazione di anticipazione delle spese processuali e richiesta di attribuzione all'avvocato antistatario. L'istanza era corredata dall'originale del controricorso e da copia autentica dell'ordinanza da correggere. La Corte ha ritenuto che l'omissione della statuizione sulla distrazione integri un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
prevede il rimedio della correzione degli errori materiali anche per l'omissione della distrazione delle spese
disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali
consente la correzione degli errori materiali anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione
la revoca della distrazione conferma che la richiesta di distrazione non è autonoma domanda ma statuizione accessoria suscettibile di correzione
art. 111 Cost.
il rimedio è coerente con il principio di ragionevole durata del processo
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali, quando il difensore abbia dichiarato di averle anticipate e abbia chiesto l'attribuzione in proprio favore, integra un errore materiale correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile anche per i provvedimenti della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c., senza necessità di un autonomo giudizio di merito.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce autonoma domanda, ma una statuizione accessoria rispetto alla condanna alle spese; la sua omissione può quindi essere emendata con il meccanismo di correzione.
- Nel procedimento di correzione non va disposta la regolazione delle spese quando il procedimento ha natura amministrativa e non individua una parte soccombente in senso proprio.
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