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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05318/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Con ordinanza del 18/06/2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da una condannata, valorizzando l'assenza dal territorio nazionale e l'attuale irreperibilità della stessa. Avverso tale provvedimento l'avvocato che aveva ricevuto la notificazione dell'ordinanza, anche quale domiciliatario, proponeva ricorso per cassazione deducendo la nullità della notifica, sul presupposto di essere nel frattempo cessato ex lege dalla funzione di difensore d'ufficio, poiché la condannata aveva successivamente nominato un difensore di fiducia, poi rinunciante. In un momento successivo il medesimo difensore prendeva atto della regolarizzazione della notifica ma dichiarava di non poter rinunciare al ricorso in difetto di procura speciale della interessata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da soggetto non legittimato. Al momento della proposizione dell'impugnazione il difensore ricorrente non era munito di mandato fiduciario e, a seguito della nomina di un difensore di fiducia da parte della condannata, le funzioni del difensore d'ufficio erano cessate. Da ciò deriva l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, ma non al versamento alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da soggetto non legittimato; la mancanza di legittimazione del difensore al momento del deposito del ricorso ne determina l'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali; la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non è dovuta in assenza di colpa nella causa di inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    la condanna alla Cassa delle ammende presuppone la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile se proposta da un difensore privo, al momento del deposito, di valida legittimazione a rappresentare l'interessato.
  • La successiva regolarizzazione della posizione difensiva o la sopravvenuta cessazione delle ragioni del gravame non sana retroattivamente il difetto originario di legittimazione all'impugnazione.
  • La nomina di un difensore di fiducia da parte dell'assistito comporta la cessazione delle funzioni del difensore d'ufficio precedentemente nominato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza, mentre la condanna alla Cassa delle ammende richiede la verifica di un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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