Cassazione Penale, Sentenza n. 5254/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/07/2024 che dichiarava inammissibile la richiesta di ricusazione proposta in loro favore nei confronti del magistrato Laura Garufi nel procedimento RGNR 7332/2020 (imputazione: diffamazione a mezzo stampa). I ricorrenti censuravano: 1) violazione degli artt. 127 e 41 c.p.p. per non avere la Corte territoriale fissato udienza camerale e instaurato il contraddittorio prima di dichiarare l'inammissibilità; 2) mancata acquisizione del filmato dell'udienza (si sosteneva che i verbali erano incompleti e che il video unico elemento chiarificatore); 3) errata applicazione dell'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p. (si contestava che il giudice avrebbe manifestato indebitamente il proprio convincimento, anche leso il diritto al segreto giornalistico, e che aveva impedito l'ammissione di verbali utili alla difesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto legittimo il procedimento "de plano" previsto dall'art. 41 c.p.p. per le istanze manifestamente infondate, senza fissazione di udienza camerale; la Corte d'appello di Brescia ha adeguatamente valutato i verbali prodotti e ha correttamente ritenuto non necessaria l'acquisizione del file video. Quanto all'asserita anticipazione del convincimento del giudice, i giudici di legittimità hanno confermato l'applicazione del principio delle Sezioni Unite (Falzone): non è causa di ricusazione la mera esternazione di frasi brevi o domande pertinenti che rientrino nella conduzione dell'udienza o nei poteri istruttori, salvo che emergano valutazioni sul merito non giustificate dalle sequenze procedimentali. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla corte competente di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della ricusazione per manifesta infondatezza senza fissare udienza camerale e senza applicare le forme dell'art. 127 c.p.p.; la Corte ha confermato che tale procedimento è corretto.
Non è richiamato dall'art. 41, comma 1, per le decisioni di inammissibilità "de plano"; la mancata applicazione delle forme di cui all'art. 127 non è censurabile quando la decisione è di inammissibilità per manifesta infondatezza.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Regola la ricusazione per manifestazione indebita del convincimento del giudice; interpretata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Falzone): è causa di ricusazione solo se l'anticipazione riguarda la valutazione sul merito (res iudicanda) e non è imposta o giustificata dalle sequenze procedurali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alle censure esercitabili in cassazione (richiamato per indicare i limiti formali dell'atto di ricorso unificato); i ricorrenti hanno formulato i motivi nei limiti richiesti.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama l'onere del ricorso di confrontarsi con le ragioni espresse nella decisione impugnata; la Corte ha rilevato aspecificità laddove la difesa non si è confrontata puntualmente con la motivazione.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni per ricorsi infondati; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione può essere decisa "de plano" senza udienza camerale: non è sempre obbligatoria la fissazione dell'udienza e il contraddittorio se il giudice ritiene i motivi manifestamente infondati ai sensi dell'art. 41 c.p.p.
- La mera brevità di frasi o domande del giudice in udienza non equivale automaticamente ad anticipazione del giudizio; la ricusazione per 'manifestazione indebita del convincimento' richiede la prova di valutazioni sul merito non giustificate dalle esigenze procedurali (principio Falzone).
- La richiesta di acquisizione di registrazioni/video dell'udienza deve essere motivata indicando in che modo tali file contengano elementi decisivi non desumibili dai verbali; se i verbali prodotti consentono una valutazione completa, la mancata acquisizione del video non costituisce di per sé vizio.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la genericità o la mancata correlazione con le ragioni della decisione comportano inammissibilità per aspecificità.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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