Cassazione Civile, Ordinanza n. 17690/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nel fallimento di una società, un istituto di credito aveva ottenuto l'ammissione al passivo per capitale e interessi a seguito della revoca fallimentare, già pronunciata in altro giudizio, dei pagamenti ricevuti mediante escussione di polizze costituite in pegno. Il giudice delegato aveva però ammesso il credito in chirografo, nonostante la domanda della banca fosse per il privilegio pignoratizio. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione della banca, affermando che il credito del pignoratizio che restituisce quanto riscosso in esito ad azione revocatoria nasce come credito nuovo, fonte diretta nella legge, e quindi è chirografario; inoltre aveva escluso, senza argomentazione specifica, l'applicabilità della disciplina delle garanzie finanziarie di cui al d.lgs. 170/2004. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto tre motivi, tra cui la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. per motivazione apparente nella parte in cui il tribunale aveva escluso l'applicazione del d.lgs. 170/2004 al pegno in questione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione del tribunale fosse solo apparente e quindi nulla per difetto assoluto di motivazione, perché non spiegava in modo percepibile perché il pegno non potesse rientrare nella disciplina delle garanzie finanziarie. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Prato in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha esaminato nel merito la questione della collocazione del credito, limitandosi a rilevare il vizio motivazionale sulla premessa decisiva relativa all'applicabilità del d.lgs. 170/2004.
Norme richiamate
il decreto di chiusura del fallimento prodotto nell'imminenza dell'adunanza camerale non è esaminabile
nel giudizio di legittimità la parte intimata che non partecipa al procedimento non può introdurre documenti oltre i limiti di legge
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione meramente apparente integra violazione costituzionalmente rilevante, quando non consente di percepire il fondamento della decisione
disciplina prevista dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170
il giudice di merito deve spiegare in modo concreto perché il pegno in causa non sia riconducibile alla disciplina delle garanzie finanziarie
revoca ex art. 67 l. fall. dei pagamenti ottenuti mediante l'escussione di polizze costituite in pegno
il credito oggetto di insinuazione nasce nel contesto della restituzione conseguente all'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria fallimentare
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando contiene enunciazioni grafiche ma non rende percepibile il ragionamento seguito dal giudice per pervenire alla decisione, lasciando all'interprete il compito di colmare i vuoti con congetture.
- Quando una questione dipende dall'applicabilità o meno di una disciplina speciale, il giudice di merito deve confrontarsi in modo specifico con i presupposti normativi rilevanti; un'affermazione apodittica sull'inapplicabilità della disciplina integra vizio di motivazione.
- Nel giudizio di cassazione, la produzione documentale della parte intimata è soggetta ai limiti dell'art. 372 c.p.c., con conseguente inammissibilità di documenti nuovi non consentiti.
- Se il vizio denunciato investe la premessa logico-giuridica decisiva della sentenza, l'accoglimento del motivo comporta assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.
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